[Fonte: Ufficio Stampa Fiaip] L’On. Giorgia Latini, deputata alla Camera con la Lega, ha chiesto al titolare dello Sviluppo economico Luigi Di Maio chiarimenti in merito all’interpretazione restrittiva fornita dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del ministero dello Sviluppo economico sulla figura d’affari in mediazione immobiliare riformata con la legge europea 2018.
La richiesta di delucidazioni si è resa necessaria a seguito della risposta all’istanza di interpello inoltrata dall’Associazione Arco (Amministratori e revisori contabili) per sapere se l’agente di affari in mediazione immobiliare potrà o meno svolgere anche l’attività di amministratore di condominio in via professionale (si veda Il Mise ci ripensa: “L’agente immobiliare non può fare l’amministratore”. Ma la Fiaip non ci sta ), tenuto conto del nuovo regime delle incompatibilità introdotto dal riformato articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989.
Come si legge nella risposta dello scorso 22 maggio, la direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, divisione VI – registro imprese, regolazione e servizi digitali alle imprese del ministero dello Sviluppo economico, ha ritenuto che, anche in relazione a questa nuova disciplina, permanga l’incompatibilità di questa attività professionale con quella di amministratore condominiale, “sia ove quest’ultima venga intesa come professione intellettuale afferente al medesimo settore merceologico per cui viene esercitata la mediazione (rientrando, quindi, l’incompatibilità nell’ipotesi della lettera c) del nuovo articolo 5, comma 3, legge n. 39 del 1989), sia ove venga considerato l’aspetto imprenditoriale di rappresentanza di beni afferenti al medesimo settore merceologico (rientrando, quindi, nell’ipotesi di incompatibilità della lettera a) del nuovo articolo 5, comma 3, legge n. 39 del 1989)”. Inoltre, trattandosi comunque di “evidente conflitto di interesse per il mediatore immobiliare che, contemporaneamente a curare per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile, lo amministra e lo gestisce per conto del condominio (lettera d) del nuovo articolo 5, comma 3, legge n. 39 del 1989)“.
Alla luce di quanto premesso, nella nuova interrogazione depositata lo scorso 20 giugno dall’On. Latini si chiede al Governo e, in particolare, al ministro Di Maio, di intraprendere iniziative su questo tema, in quanto l’interpretazione della divisione VI del MISE appare, oltre che restrittiva, “in contrasto con la ratio che ha portato il legislatore alla riforma dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 39 del 1989 e, più in generale, con l’orientamento espresso dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2018/2175“.
LATINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
- la legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018), con il suo articolo 2, recante «Disposizioni in materia di professione di agente d’affari in mediazione», ha integralmente novellato l’articolo 5, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, restringendo significativamente il perimetro delle attività incompatibili con l’esercizio della mediazione immobiliare;
- l’intervento del legislatore è stato motivato, fra l’altro, dalla procedura di infrazione avviata dall’Unione europea proprio in relazione al regime normativo previsto dall’articolo 5 della citata legge che, nella sua formulazione originaria, prevedeva che l’esercizio dell’attività di mediazione fosse incompatibile sia con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione, sia con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate;
- dalla lettura della nuova formulazione dell’articolo 5, comma 3, legge n. 39 del 1989 sembra quindi doversi escludere, sia con riferimento all’attività di intermediazione creditizia (nelle forme consentite dalla legge) che con riferimento all’attività di amministrazione condominiale, che il nuovo testo consenta di adottare interpretazioni preclusive o atte ad affermare, in termini generali, un’incompatibilità con l’attività di mediazione immobiliare, fatto salvo il caso in cui, in concreto e con specifico riferimento a situazioni precise e documentate, si possa rinvenire un’effettiva situazione di conflitto di interessi;
- in risposta all’istanza di interpello inoltrata dall’Associazione Arco (Amministratori e revisori contabili) per sapere se l’agente (di affari in mediazione) immobiliare potrà o meno svolgere anche l’attività di amministratore di condominio in via professionale – tenuto conto del nuovo regime delle incompatibilità introdotto dal riformato articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989 – in data 22 maggio 2019, la direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, divisione VI – registro imprese, regolazione e servizi digitali alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, ha ritenuto che anche in relazione a questa nuova disciplina permanga l’incompatibilità di detta attività professionale con quella di amministratore condominiale: «sia ove quest’ultima venga intesa come professione intellettuale afferente al medesimo settore merceologico per cui viene esercitata la mediazione (rientrando, quindi, l’incompatibilità nell’ipotesi della lettera c) del nuovo articolo 5, comma 3, legge n. 39 del 1989), sia ove venga considerato l’aspetto imprenditoriale di rappresentanza di beni afferenti al medesimo settore merceologico (rientrando, quindi, nell’ipotesi di incompatibilità della lettera a) del nuovo articolo 5, comma 3, legge n. 39 del 1989); nonché trattandosi comunque di evidente conflitto di interesse per il mediatore immobiliare che, contemporaneamente a curare per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile, lo amministra e lo gestisce per conto del condominio (lettera d) del nuovo articolo 5, comma 3, legge n. 39 del 1989)».
In tale risposta veniva altresì ribadito che lo svolgimento di attività incompatibili con quella di agente di affari in mediazione determina, da parte degli uffici camerali, l’inibizione allo svolgimento di quest’ultima – :quali iniziative intenda adottare in relazione a tale questione, posto che tale interpretazione restrittiva fornita dalla direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, divisione VI – registro imprese, regolazione e servizi digitali alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, ad avviso dell’interrogante, si pone in contrasto con la ratio che ha portato il legislatore alla riforma dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 39 del 1989 e, più in generale, con l’orientamento espresso dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2018/2175.