L’accordo di negoziazione assistita concluso dal condominio con una controparte e trascritto in un atto di precetto non integra gli estremi del titolo esecutivo così come prescritto dall’art. 5 comma 2 del D.L. 132/2014 conv. L. 1627/2014 in mancanza della esplicita certificazione della conformità dello stesso alle norme imperativa ed all’ordine pubblico. È la conclusione cui è giunto il Tribunale di Roma con la sentenza 12727 del 17 giugno 2019, di cui riportiamo un estratto.
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TRIBUNALE ROMA
Sent. 17.6.2019, n. 12727
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Il Condominio … proponeva opposizione rubricata ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso il precetto notificato dal omissis in virtù di titolo esecutivo costituito da accordo a seguito di negoziazione assistita con il quale si intimava al Condominio il pagamento di euro 2.240,40, per i seguenti motivi:
a) L’accordo notificato non costituisce titolo esecutivo in quanto redatto in violazione di legge ex art. 5 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014;
(omissis)
Sotto il primo profilo l’opponente faceva rilevare l’assenza della necessaria dichiarazione da parte degli avvocati della conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico; ciò comportava l’inesistenza del diritto di controparte a procedere in executivis in mancanza dell’efficacia esecutiva;
(omissis)
Si costituiva il …, sollevando eccezioni di rito alle quali poi rinunciava e chiedendo il rigetto dell’opposizione; sosteneva che l’accordo di negoziazione assistita raggiunto costituiva titolo esecutivo e che la previsione per la quale gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico non richiedesse una attestazione espressa di conformità ma che attribuisse specifico valore alla sottoscrizione degli avvocati.
(omissis)
Come è ben noto, la negoziazione assistita è stata introdotta con la finalità di incentivare strumenti alternativi alla giurisdizione in grado, potenzialmente, di produrre lo stesso risultato di quello derivante dall’intervento del Giudice.
Nulla dispone il D.L. 132/2014 conv. in L. 1627/2014 in merito agli effetti ed al regime giuridico dell’accordo che compone la controversia all’esito della convenzione di negoziazione assistita, così come nulla si dice a proposito degli effetti e del regime giuridico dell’accordo che si raggiunge in sede di mediazione.
Sicché è incontroverso che si tratti di un contratto (una transazione o un accordo atipico con medesima causa) che segue le norme di diritto comune: una convenzione negoziale che ben potrebbe essere stipulata dalle parti nella propria autonomia ma che, salvo venga trasfusa in una scrittura privata autenticata, non potrebbe fungere da titolo esecutivo.
Il legislatore ha evidentemente inteso favorire la formazione di titoli esecutivi di origine negoziale ritenendo, però, necessario che gli avvocati non solo autenticassero la sottoscrizione della parte ma attestassero la conformità del regolamento negoziale alle norme imperative ed all’ordine pubblico.
A ciò, in ultimo, è subordinata la capacità dell’accordo negoziale raggiunto a divenire titolo esecutivo.
Pertanto, la previsione di cui al comma secondo dell’art. 2 D.L. 1327/2014 richiede che espressamente gli avvocati, oltre a certificare l’autografia delle firme, attestino la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico.
Il quid pluris rispetto ad un qualsiasi negozio privato non può essere inteso come una superfetazione inutile. Se è vero che l’avvocato già sarebbe tenuto per dovere deontologico a rappresentare vizi di nullità dell’atto all’assistito, tuttavia, qui si richiede che lo stesso attesti formalmente l’osservanza delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
(omissis)
Per cui, in questo caso, si prevede un doppio meccanismo alternativo di attribuzione dell’efficacia esecutiva dell’accordo negoziale, ossia la certificazione di conformità da parte dell’avvocato o l’omologazione da parte del Presidente del Tribunale. Diversamente, il negozio potrebbe assurgere a titolo esecutivo solo ove sottoscritto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Quindi, in una lettura sistematica, la certificazione dell’avvocato si fonda sulla opportunità di fornire una valida modalità di risoluzione delle controversie, alternativa alla giurisdizione, più garantita, almeno formalmente, da una espressa statuizione di conformità all’ordinamento e dal correlato illecito deontologico per l’avvocato previsto in caso di impugnazione di un accordo alla cui redazione abbia partecipato.
Il controllo di legalità sostanziale avente ad oggetto l’accordo di negoziazione assistita, consistente nell’accertamento della conformità o contrarietà dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico, in assenza di qualsivoglia intervento notarile, è affidato dalla legge agli avvocati in sede di redazione dello stesso. Tale controllo non può limitarsi alla sottoscrizione dell’accordo, bensì necessita di apposita attestazione-certificazione degli avvocati partecipanti.
Questi devono attestare di avere compiuto un positivo vaglio di legalità sostanziale rispetto ai citati parametri. Non è possibile sussumere nella semplice sottoscrizione dell’avvocato la detta certificazione che diverrebbe una incongrua certificazione implicita, alla quale ben difficilmente potrebbe associarsi l’illecito deontologico di cui all’ultimo comma della stessa norma.
Inoltre, tale lettura trascende completamente l’assunto pacifico tale per cui la sottoscrizione dell’avvocato non ha una valenza pubblicistica generale ed omnicomprensiva al pari di quella notarile. L’art. 28 L.N. vieta al notaio di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge e quindi gli atti nulli e gli atti contrari a norme imperative (per effetto del combinato disposto costituito da detta norma imperativa ed il primo comma dell’art.1418 c.c., che sanziona con la nullità ogni atto contrario a norma imperativa (Cass. n. 11128 del 1997).
Al contrario la sottoscrizione-autenticazione degli avvocati è idonea a certificare solo l’autografia della firma della parte.
In conclusione, si deve ritenere che l’accordo di negoziazione assistita concluso tra le parti e trascritto nell’atto di precetto opposto non integra gli estremi del titolo esecutivo così come prescritto dall’art. 5 comma 2 del D.L. 132/2014 conv. L. 1627/2014 in mancanza della esplicita certificazione della conformità dello stesso alle norme imperativa ed all’ordine pubblico.
(omissis)
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l’opposizione presentata da Condominio … e per l ‘effetto dichiara l’inesistenza e comunque l’invalidità ed inefficacia del precetto notificato da … in data 18.01.2016.