Si torna a parlare di tariffe minime per le professioni non regolamentate, ivi compresa, dunque, quella di amministratore di condominio. Ad intervenire sulla questione sono il presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, ed il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, Flavio Mangione, commentando la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 luglio scorso con cui la disciplina tedesca degli onorari minimi e massimi per i servizi di progettazione di architetti e ingegneri è stata ritenuta incompatibile con il diritto comunitario.
Comodo e Mangione sottolineano che “la Corte ha stabilito, perlomeno con riguardo ad un mercato delle professioni quale quello tedesco, l’importante principio per cui l’esistenza di tariffe minime per le prestazioni è atta, in linea di principio, a contribuire a garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione”.
Tuttavia, ha osservato la Corte, la circostanza che “l’esercizio stesso delle attività di progettazione non è riservato, in Germania, a persone che svolgono un’attività regolamentata” induce a ritenere che “non esisterebbe, in ogni caso, nessuna garanzia che le prestazioni di progettazione siano effettuate da prestatori che hanno dimostrato la loro idoneità professionale a farlo”; tale difetto di “coerenza” e “sistematicità” del sistema normativo tedesco ha condotto alla condanna della Repubblica federale di Germania per violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.
“Si tratta di un importante riconoscimento del modello di regolamentazione delle professioni tecniche. La condanna della Germania non deve, dunque, spaventarci – aggiungono Comodo e Mangione –. Al contrario, il sistema delle tariffe non viene messo in discussione da parte dei giudici della Corte Europea. Occorre piuttosto riannodare i fili della storia, a partire dal 2006, dall’abolizione, ingiusta, delle tariffe minime, che, invece, rappresentano un argine a protezione della qualità della professione, nonché un sistema a supporto dell’interesse generale, in quanto il suo fine ultimo è la tutela dei destinatari dei servizi”.