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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 14.3.2019,
n. 7328
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Con atto di citazione il Condominio … proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 800/10 emesso dal Giudice di Pace di Pavia in favore di M.G., già amministratore dell’ente di gestione, per il pagamento della somma di euro …. A sostegno dell’opposizione il condominio disconosceva il verbale di consegna intercorso tra il M.G. e il nuovo amministratore, riteneva non dovute le somme oggetto di ingiunzione e invocava in via riconvenzionale la condanna del M.G. al risarcimento del danno derivato al condominio dalla sua gestione. Si costituiva il M.G. invocando il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto.
All’esito dell’istruttoria, il Giudice di Pace rigettava le domande del condominio confermando il decreto opposto.
Interponeva appello quest’ultimo e il Tribunale di Pavia, con la sentenza impugnata n.743/2015, respingeva il gravame confermando la decisione di prime cure e condannando l’appellante alle spese. Il Tribunale riteneva in particolare che il credito del M.G. fosse dimostrato non già dal verbale di consegna disconosciuto dal condominio, ma dai verbali dell’assemblea condominiale con cui l’appellato era stato nominato amministratore ed era stato approvato il rendiconto della gestione 2008/2009, incluso il suo compenso.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il condominio affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso M.G..
Il ricorrente ha depositato memoria.
(omissis)
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché il Tribunale non avrebbe considerato che le anticipazioni eseguite dal M.G. non erano state da questi dimostrate. Ad avviso del ricorrente, infatti, sia il primo che il secondo giudice avrebbero erroneamente fatto riferimento, nelle loro decisioni, al compenso pattuito a favore del M.G. per la sua opera di amministratore del condominio, mentre l’oggetto del contendere era limitato al rimborso delle anticipazioni da costui eseguite.
Anche questa doglianza è inammissibile sotto diversi profili.
(omissis)
In secondo luogo, il ricorrente non specifica in modo adeguato da quali documenti o atti emergerebbe la prova che, nel caso di specie, si discute di rimborso di anticipazioni e non di compenso: in particolare, nel corpo del motivo non viene riprodotto, neanche per stralcio, il ricorso per decreto ingiuntivo, onde la Corte non è posta in condizioni di apprezzare la fondatezza della censura.
Infine, la doglianza in esame si risolve in realtà in un’inammissibile richiesta di riesame del merito, preclusa in Cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013).
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché il Tribunale non avrebbe considerato il documento n. 5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, dal quale – secondo il ricorrente – non emergerebbe la prova delle anticipazioni eseguite dal maggio per euro 509,70.
Anche questa censura è inammissibile per le ragioni già esposte in relazione al secondo motivo.
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. perché il giudice di secondo grado avrebbe fatto riferimento alla normativa in materia di condominio, sul presupposto che si discutesse del compenso del M.G., e non invece all’art. 1988 c.c., perché in effetti si disquisiva di rimborso di anticipazioni, in base a scritture contenenti ricognizione del debito.
Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe respinto la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio, ritenendo autorizzata in base del verbale di assemblea del 31.3.2008 un’uscita di cassa per spese relative alla manutenzione del verde comune eseguita dal M.G., senza considerare che in quella sessione assembleare era stato approvato soltanto il preventivo, e non il consuntivo di spesa, con la conseguenza che quest’ultima non poteva essere ritenuta approvata dall’assemblea.
Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe respinto la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio in relazione alla gestione del M.G., ritenendo non provata la spesa relativa alla revisione contabile che l’ente di gestione assume essersi resa necessaria all’atto del passaggio delle consegne tra il M.G. ed il nuovo amministratore e non congruo l’importo allegato dall’ente medesimo. Ad avviso del ricorrente, infatti, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto avvedersi che la spesa era stata deliberata dall’assemblea.
Tutti i riferiti motivi, che possono essere trattati insieme, sono inammissibili. Essi infatti, come già osservato per la seconda e la terza doglianza, fanno riferimento a documenti che non riportano, integralmente o per stralci, con conseguente difetto di specificità, e introducono questioni di merito che sono precluse in questa sede.
In definitiva, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
(omissis)
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.600, di cui euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.