L’ostruzione delle condutture condominiali genera una fuoriuscita di acque torbide dal lavandino di uno degli appartamenti provocando – a detta dei proprietari dell’alloggio – danni materiali di per i quali richiedono un risarcimento al condominio; il quale, però, riesce ad evitare la condanna, in quanto le foto non erano state scattate in contradditorio e le fatture risultavano pagate dal solo marito della proprietaria. Di seguito, una sintesi della vicenda e un estratto dell’ordinanza di Cassazione n. 19418/2019.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 18.7.2019,
n. 19418
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M.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Condominio di via … per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 44.637, a titolo di risarcimento per i danni patiti a seguito dell’allagamento del proprio appartamento, verificatosi a causa dell’ostruzione delle condotte condominiali avvenuta il 18-7-2007.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda.
Con sentenza 6195/2017 del 3-10-2017 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dalla M.A.; in particolare la Corte ha ribadito che il CTU, poiché nelle more l’appartamento era stato interamente ristrutturato ed i beni asseritamente interessati dall’allagamento erano stati riparati o sostituiti, non era stato in grado di accertare né i fatti nella loro materialità né la sussistenza del nesso causale tra l’allagamento ed i dedotti danni all’appartamento né infine i riportati danni; nello specifico, secondo la Corte, dalla documentazione fotografica fornita dall’attrice nonché dal rapporto dei Vigili del Fuoco e dalle fatture prodotte dall’attrice stessa, poteva desumersi solo che vi era stato un allagamento di acque luride originatosi dal lavandino della cucina e riguardante alcuni ambienti ed arredi dell’appartamento, ma non anche che il contatto con l’acqua avesse in concreto arrecato ai suddetti beni danni tali da giustificare gli interventi e gli esborsi di cui alle fatture poste a fondamento della domanda risarcitoria (sui quali il CTU aveva solo espresso un parere di congruità); la Corte, in ogni modo, ha anche precisato, in primo luogo, che la stessa documentazione fotografica era stata correttamente ritenuta irrilevante dal primo Giudice, in quanto contestata dal Condominio per mancanza di ora e data certa e per non essere stata scattata in contradditorio, e, in secondo luogo, che alcune fatture erano intestate al marito dell’attrice (M.Z.) e non vi era alcuna prova del pagamento delle stesse da parte dell’attrice.
1. Verso detta sentenza M.A. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
Il Condominio di via … resiste con controricorso.
(omissis)
(omissis)
Venendo, quindi, al ricorso, con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 n. 3 c.p.c. -violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in ordine alla prova della verificazione del sinistro, dei danni subiti e della loro riconducibilità all’allagamento, si duole che i giudici di merito non abbiano ritenuto provata la fuoriuscita d’acqua dal lavello dell’appartamento dell’attrice solo perché nel verbale dei Vigili del Fuoco era stato riportato che l’allagamento era avvenuto nell’appartamento dello M.Z., marito dell’attrice; siffatto appartamento, invero, formalmente intestato al solo marito, era quello in cui in effetti risiedevano invece entrambi i coniugi e di cui era “intestataria” anche l’attrice (v. preventivo per ristrutturazione d’interni del 22-9-2006, intestato all’attrice, e fatture intestate al coniuge riportanti l’indicazione dell’utenza telefonica dell’attrice per eventuali contatti); la verificazione del sinistro, e la riconducibilità dello stesso alla responsabilità del Condominio, erano state accertate dal CTU, che aveva anche ribadito la congruità delle spese.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 n. 5 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte non abbia esaminato né il fatto che l’appartamento era quello ove risiedeva anche l’attrice né il fatto che i Vigili del Fuoco avevano accertato la fuoriuscita d’acqua dal lavello della cucina del predetto appartamento ed i relativi danni; né la sussistenza agli atti del preventivo per ristrutturazione d’interni del 22-9-2006.
Il primo motivo è inammissibile.
La violazione dell’art. 2697 c.c., come ribadito da ultimo da Cass. S.U. 16598/2016, si configura se, e non è il caso di specie, il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni.
Il motivo si risolve allora in una contestazione nel merito della valutazione della Corte sulle risultanze istruttorie e sulle conclusioni della CTU, tendendo pertanto ad una diversa ricostruzione del fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conf. Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014; nel caso di specie i fatti indicati in ricorso o sono stati esaminati dalla Corte territoriale (contenuto del verbale dei Vigili del Fuoco e sussistenza del preventivo di ristrutturazione) o comunque non sono decisivi (residenza dell’attrice nell’appartamento), non avendo la Corte fondato la sua decisione sulla detta circostanza.
In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
In considerazione della novità della questione concernente l’ammissibilità e la validità del controricorso, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
(omissis)
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.