La disciplina della cessione del credito Ecobonus per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica si conferma come una delle più complesse per i contribuenti. Lo dimostra un nuovo interpello inviato da un libero professionista all’Agenzia delle Entrate (risposta n. 309). Vediamo di cosa si tratta.
L’istante, libero professionista in regime forfettario, fa riferimento alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), con la quale è stata estesa la facoltà di cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica (cd. ‘Ecobonus’), anche per le singole unità immobiliari. Al riguardo, l’istante chiede chiarimenti in ordine alle modalità di fatturazione delle spese sostenute per la fornitura di infissi/serramenti e di una caldaia a condensazione, da parte dei rispettivi fornitori, ai quali intende cedere il credito corrispondente alla detrazione disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Riguardo ai suddetti crediti, tale articolo dispone che, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
L’interpellante, che intende cedere il credito ai fornitori, ritiene che la fatturazione possa essere richiesta ai suddetti fornitori con lo scomputo della quota relativa alla detrazione fiscale direttamente in fattura. In sostanza, l’istante intende richiedere al fornitore di sottrarre direttamente nella fattura l’ammontare della detrazione fiscale spettante, con conseguente applicazione dell’IVA calcolata sull’imponibile al netto della detrazione e pagare, tramite il cd. ‘bonifico parlante’, quanto indicato nella fattura ovverosia il corrispettivo al netto del credito ceduto.
L’articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 sopra citato disciplina, tra l’altro, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici e, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche sulle singole unità immobiliari. Come chiarito con la circolare del 18 maggio 2018, n 11/E, il credito d’imposta in questione può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. Tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito vi sono, tra altri, i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili. In relazione al quesito, posto dall’istante, concernente la determinazione della base imponibile della fattura relativa alla suddetta fornitura di beni e servizi, si richiama la disposizione contenuta nell’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Tale articolo, agli effetti dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dispone che “La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di 3 servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”. Ai sensi del citato articolo, dunque, la base imponibile delle predette cessioni deve comprendere l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente e, quindi, anche l’importo relativo al credito ceduto al cedente-fornitore. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’interpellante, ai fini dell’adempimento della fatturazione, l’importo del credito ceduto non può essere dedotto dalla base imponibile della cessione dei beni. La fattura emessa dai fornitori dovrà indicare, pertanto, l’intero corrispettivo dovuto. Quanto alle modalità di effettuazione del pagamento del corrispettivo relativo alle spese ammesse alla detrazione per i citati interventi di riqualificazione energetica, occorre far riferimento alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 19 febbraio 2007, con il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono state stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), del citato decreto, le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, non titolari di reddito d’impresa, che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese in questione sono tenuti, tra l’altro, ad effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi all’agevolazione mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. 4 Infine, si evidenzia che l’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, ovvero essere inferiore nell’ipotesi, ventilata dal contribuente, in cui il contribuente intende utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori e a parziale pagamento del corrispettivo stesso.