Le agevolazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione di un appartamento nel quale si abita in regime di comodato. Questo l’oggetto di un quesito indirizzato da un contribuente alla rubrica di consulenza di FiscoOggi: l’organo di informazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Di seguito una sintesi della questione e la risposta fornita dall’esperto, Paolo Calderone.
D. Nell’appartamento in cui vivo da 5 anni, di proprietà dei miei genitori (non conviventi), ho effettuato interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è prevista la detrazione Irpef del 50% della spesa. Posso usufruire dell’agevolazione se registro un contratto di comodato d’uso gratuito in cui sarà indicata come decorrenza del comodato la data da quando effettivamente risiedo nell’immobile?
R. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, oltre che al proprietario dell’immobile, spetta anche a chi lo detiene sulla base di un contratto di locazione o di comodato, a condizione che abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, è necessario che l’atto attestante la detenzione risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.
Pertanto, come ribadito nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 31 maggio 2019, non sarà possibile usufruire della detrazione se il contratto di comodato non era stato registrato nel momento in cui hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione, anche se si regolarizza successivamente la registrazione dell’atto.