La tassazione sulla casa. un tema delicato da molteplici punti di vista a partire, ovviamente, proprio da quello della disciplina fiscale. Di seguito, due quesiti posti da altrettanti contribuenti alla rubrica di consulenza di FiscoOggi – organo ufficiale d’informazione dell’Agenzia delle Entrate – ed il parere fornito dall’esperto, Paolo Calderone.
D. Vorrei vendere un immobile che possiedo da 3 anni. La plusvalenza che eventualmente realizzerò è soggetta a tassazione Irpef?
R. Dalla vendita di un immobile può derivare una plusvalenza, cioè una differenza positiva tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso. Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di un bene immobile acquistato o costruito da non più di 5 anni è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, assoggettato a tassazione ordinaria con le normali aliquote Irpef.
Fanno eccezione a tale regola:
In alternativa alla tassazione ordinaria, il venditore ha la facoltà di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulla plusvalenza realizzata sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito. L’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile è pari al 20%.
D. Nel 2017 ho comprato l’appartamento in cui risiedo usufruendo delle agevolazioni “prima casa”. Se volessi acquistare un secondo immobile non ho più la possibilità di richiedere le stesse agevolazioni?
R. Dal 1° gennaio 2016, chi ha già comprato un’abitazione con i benefici “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e usufruire, anche sul secondo acquisto, delle agevolazioni.
È obbligatorio, però, che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto e che nell’atto di compravendita del secondo immobile risulti l’impegno a vendere entro un anno l’immobile già posseduto.