Quando un immobile privato confina con un edificio condominiale, possono venirsi a creare problemi di vicinato. Uno, è quello esposto da un abbonato alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa e Quotidiano del Condominio. di seguito, il quesito del lettore e il parere dell’avvocato Emanuele Bruno, di Matera (www.studiobruno.info).
D. Buongiorno, sono proprietario di un immobile con giardino privato situato in un residence. Circa trent’anni fa ho piantato un abete argentato, albero che adesso insiste con i suoi rami su suolo condominiale. Unico problema è la caduta della resina: qualcuno insiste affinché io tagli i rami che fuoriescono dalla mia proprietà perché la resina sporca le auto che vengono posteggiate sotto (naturalmente si tratta di spazi condominiali, ma non assegnati come posti auto). Desideravo sapere se esiste qualche regolamentazione in merito.
R. In riferimento al quesito posto, sembrerebbe che radici e tronco insistano su giardino privato mentre i rami superino il confine e si affaccino sulla proprietà condominiale.
La questione è disciplinata dall’art. 896 c.c. che è così formulato: “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’articolo 843”.
Dunque, il taglio delle radici può essere effettuato direttamente dal confinante mentre la potatura dei rami è riservata al proprietario.
Nel caso di specie, il vicino è il condominio (non il singolo condomino) che può attivarsi per chiedere ed ottenere il taglio dei rami che invadono la proprietà privata.
L’assemblea dei condòmini, appositamente convocata, dovrà discutere la questione e deliberare sul punto nel rispetto delle maggioranze previste, che potrebbero essere qualificate come tutela della destinazione d’uso di una parte comune e computate ex art. 1136 comma 4 c.c, e 1117 quater c.c. (maggioranza degli intervenuti e metà dei millesimi) o, al più, a maggioranze invariate, come valutazione di avvio di contenzioso.
Tale iniziativa, come indicato dalla norma richiamata, deve tener conto e rispettare i regolamenti e gli usi locali, quindi, concretamente, si dovrà verificare l’esistenza di normativa comunale che disciplini la gestione del verde. Il Comune detiene infatti il potere di regolamentare la gestione-manutenzione del verde anche quando esso sia di proprietà privata, rientrando esso nella più generica dizione di verde urbano (occorre rispettare il rapporto di consistenza tra edificato e verde).
Anche operazioni di potatura possono essere soggette ad autorizzazione o subordinate a perizie tecniche che indichino le modalità di intervento. La corretta esecuzione del taglio presuppone la conoscenza del regolamento comunale.
L’albero, tuttavia, per quanto di interesse pubblico, resta bene in proprietà del singolo che quindi è tenuto a garantirne l’inoffensività e la corretta manutenzione. Il profilo di responsabilità è disciplinato dagli articoli 2043 e 2051 c.c. la cui intensità può essere compresa richiamando la decisione di seguito.
In tema di responsabilità civile per danni derivanti da cose locate, il proprietario locatore non risponde dei danni provocati dalla caduta di un ramo da un albero situato nel giardino compreso nell’immobile locato, essendo chiamato a risponderne il solo conduttore in qualità di custode sia dell’immobile sia di ogni sua pertinenza. Una responsabilità del proprietario del fondo su cui sorge l’albero è, tuttavia, configurabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., per avere creato, omettendo l’opportuna vigilanza e manutenzione del fondo, la situazione di pericolo rappresentata dalla sporgenza dei rami sulla sede stradale (Tribunale di Rimini, sez. unica 16.07.2014).