Se il muro condominiale presenta pericolo di crollo
Si estingue per prescrizione la condanna di un amministratore ad un’ammenda di 200 euro per non aver provveduto ai lavori di messa in sicurezza di un muro condominiale pericolante: opere che lui sosteneva spettassero alla proprietà dell’immobile, ovvero allo Iacp. Di seguito un estratto della sentenza 38349/2019 di Cassazione.
——————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VII pen., sent. n. 38349/2019
———————
Rilevato in fatto
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha dichiarato la penale responsabilità di L.C. in ordine al reato di cui all’art. 677 cod. pen., per avere omesso, in qualità di amministratore del condominio di via … di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo di crollo del muro di contenimento, adibito alla recinzione del predetto complesso condominiale, e lo ha condannato alla pena di euro 200 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza il suddetto ha proposto, tramite il proprio difensore, appello, che correttamente è stato qualificato come ricorso per cassazione (trattandosi di condanna inappellabile in quanto avente ad oggetto la sola pena pecuniaria), lamentando l’omessa pronuncia di una sentenza di assoluzione per non avere l’imputato commesso il fatto, ovvero per insussistenza dello stesso, quantomeno ai sensi del capoverso dell’art. 530 cod. proc. pen…
La difesa rileva:
- che all’epoca del fatto l’imputato amministrava solo la scala B di uno dei cinque edifici a uso abitativo e non era amministratore delle parti comuni comprendenti anche il muro perimetrale de quo, di proprietà dello IACP;
- che pertanto non era obbligato alla conservazione o alla vigilanza del medesimo;
- che comunque l’obbligo di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo incombe sul proprietario dell’immobile e non sull’amministratore condominiale;
- che dall’istruttoria dibattimentale e in particolare dall’escussione del teste S. è emerso che non vi fosse pericolo imminente di crollo del muro in oggetto;
- che a ogni modo l’imputato risulta essersi adoperato conferendo in primis incarico a un tecnico e in secundis recandosi presso l’Ufficio Edilizia Pericolante al fine di fornire i dovuti chiarimenti;
- che appare evidente che una corretta valutazione delle prove emerse avrebbe dovuto condurre all’assoluzione di L.C..
Considerato in diritto
- La fattispecie di cui all’art. 677, comma 3 cod. pen., per cui si procede, è estinta per prescrizione.
Invero, nel caso di specie, il reato è contestato con riferimento all’ultimo accertamento in atti, che è del 19 febbraio 2014, e non risulta provata una prosecuzione dell’attività illecita successiva, cristallizzandosi a tale data la condotta criminosa posta in essere. Ne consegue che il termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni, trattandosi di contravvenzione, risulta decorso, considerati il dies a quo appena menzionato e l’assenza di sospensioni di detto termine, alla data del 19 febbraio 2019.
- Pertanto, non essendo il ricorso “manifestamente infondato” e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.