Un amministratore di condominio è stato condannato a risarcire i danni al proprio condomino, perché ha acconsentito all’invio, da parte del suo avvocato (anch’esso condannato), di missive a personalità politiche locali, mettendole al corrente del fatto che il condomino non era fedele al pagamento dei propri debiti pecuniari. Le missive, inviate al di fuori di una controversia giudiziale sono state giudicate lesive della privacy e integranti il reato di diffamazione.
Di seguito un estratto dell’ordinanza di Cassazione numero 22184 del 5 settembre 2019.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III civ., ord. 5.9.2019, n. 22184
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M.D. s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Genova E.D. e G.L. chiedendo la condanna al risarcimento del danno. I convenuti, costituitisi in giudizio, proposero domanda riconvenzionale di risarcimento del danno; il G.L. in particolare chiamò in causa Assicurazione s.p.a. sulla base di polizza assicurativa stipulata quale amministratore di condominio. Il Tribunale adito rigettò entrambe le domande. Avverso detta sentenza proposero appello principale l’originaria parte attrice ed incidentale, condizionato all’accoglimento dell’appello principale, la società assicuratrice. Con sentenza di data 8 agosto 2017 la Corte d’appello di Genova accolse l’appello, condannando il E.D. al pagamento della somma di Euro 20.000 ed il G.L. al pagamento della somma di Euro 4.000, oltre interessi dalla sentenza.
Osservò la corte territoriale che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non operava l’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. perché le lettere inviate dall’avv. E.D. non si inserivano in alcuna controversia giudiziale né erano espressione di scritti difensivi, ma costituivano iniziative epistolari del tutto extragiudiziali (né giustificava l’applicazione dell’esimente il riferimento in alcune lettere a vicende giudiziali già intercorse) e che, fra le lettere allegate, per talune lettere emergeva il carattere diffamatorio, ed in particolare: la diffida del 14 maggio 2008 alla concedente L. s.p.a. era accompagnata dal riferimento alle “notizie apparse da mesi sulla stampa in relazione ad una importante inchiesta giudiziaria in corso a carico della società M.D s.r.l.”, laddove invece, a parte l’esistenza dell’animus nocendi (non si comprendeva quale fosse la rilevanza di indagini penali che avessero attinto l’utilizzatrice dell’immobile in una diffida avente ad oggetto violazione di regole condominiali), gli articoli giornalistici in questione non menzionavano indagini penali a carico di M.D. s.r.l. (né tantomeno quest’ultima era sottoposta ad indagini), sicché indubbio era l’intento diffamatorio, tanto più che la missiva era indirizzata a soggetti, quali il Sindaco di Genova ed il Presidente della Regione Liguria, che nulla avevano a che fare con le questioni condominiali oggetto di doglianza (chiaramente di comodo era l’uso dell’espressione “in considerazione della particolare attività esercitata nei vostri locali”); la lettera di data 16 giugno 2008, sempre inviata al Sindaco di Genova ed al Presidente della Regione Liguria, ribadiva (contro il vero) che gli articoli giornalistici indicati nella lettera del 14 maggio 2008 avrebbero dimostrato che effettivamente M.D. s.r.l. era “sottoposta ad importante inchiesta in corso”; la lettera di data 31 luglio 2008, sempre inviata al Sindaco di Genova ed al Presidente della Regione Liguria, nonché alla ASL competente ed all’Azienda Ospedaliera San Martino, conteneva l’aggiunta che la conduttrice M.D. s.r.l. “adducendo giustificazioni pretestuose, quest’anno non ha versato neppure un centesimo di spese condominiali”, aggiunta che, quand’anche vera, integrava diffamazione lesiva della privacy perché non costituente atto difensivo nell’ambito di controversia e volta esclusivamente a mettere in cattiva luce la società dipingendola come una soggetto, oltre che avente a carico indagini penali, inadempiente alle obbligazioni pecuniarie.
Aggiunse che anche il G.L. doveva ritenersi civilmente responsabile, pur per un quantum differenziato stante il suo ruolo secondario, per le seguenti ragioni: l’avv. E.D. si qualificava scrivente in nome e per conto di condominio amministrato dal G.L., il quale indubbiamente ne condivideva le iniziative o comunque le accettava senza distinguersi (come dimostrava fra l’altro la congiunta difesa in giudizio); nella comparsa di costituzione in primo grado del convenuto G.L. non era mai stata negata la riconducibilità anche a quest’ultimo delle iniziative epistolari del E.D.. Osservò inoltre la Corte che l’appellante non aveva provato che il danno subito si fosse tradotto in caduta del volume d’affari, ma doveva considerarsi il detrimento morale, nella sfera non patrimoniale della reputazione, derivante dalla “campagna denigratoria” per una società come l’appellante “in affari con enti pubblici del capoluogo ligure per l’allocazione di strutture sanitarie”, sicché ricorreva una ipotesi di danno in re ipsa.
(omissis)
Hanno proposto ricorso per cassazione E.D. e G.L. sulla base di quattro motivi (omissis).
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 97 e 111 Cost., 6, 9 e 10 Cedu, 51, 595 e 598 cod. pen., 1 legge n. 241 del 1990, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che dovevano essere applicate le scriminanti del diritto di libera espressione del pensiero e quella del diritto di esercizio della difesa, riguardando le missive fatti veri quali il contenzioso in essere, i comportamenti tenuti nell’ambito di rapporti condominiali, l’esistenza di procedimenti penali e la morosità ed essendo indirizzate ad autorità che non potevano non essere interessate a tali circostanze.
Il motivo è inammissibile. I ricorrenti assumono l’esistenza delle scriminanti del diritto di libera espressione del pensiero e quella del diritto di esercizio della difesa in assenza però dell’accertamento da parte del giudice di merito del corrispondente presupposto di fatto (e senza che sia stata proposta rituale denuncia di omesso esame di fatto decisivo e controverso). Quanto alla libera manifestazione del pensiero non risulta accertata l’esistenza di una manifestazione di opinione, ma solo di missive concernenti una diffida stragiudiziale o la denuncia di circostanze di fatto. Quanto alla scriminante di cui all’art. 598 cod. pen. il giudice di merito ha accertato che gli scritti in questione non erano relativi ad una controversia giudiziaria o ad un ricorso amministrativo.
(omissis)
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2043 e 2059 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non conforme a diritto è la condanna al risarcimento di un danno in re ipsa e che l’appellante non ha chiesto la condanna al risarcimento in proprio favore ma in favore di un terzo, sicché la corte territoriale ha violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Il motivo è inammissibile. La censura consta di due sub-motivi entrambi estranei alla ratio decidendi e pertanto privi di decisività. Al di là del riferimento all’espressione in re ipsa, il giudice di merito ha affermato che doveva considerarsi il detrimento morale, nella sfera non patrimoniale della reputazione, derivante dalla “campagna denigratoria” per una società come l’appellante “in affari con enti pubblici del capoluogo ligure per l’allocazione di strutture sanitarie”. In tal modo ha fatto applicazione di una prova presuntiva.
Quanto al secondo sub-motivo il giudice di merito, interpretando la domanda, ha affermato che la volontà dell’appellante era “di destinare il risarcimento incamerato a fini benefici in favore dell’Istituto Gaslini di Genova” e dunque non vi era istanza di condanna in favore di un terzo, ma solo una manifestazione di intenti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
(omissis)
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di B.O. s.p.a. (intendi: M.D. s.r.l.), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di Assicurazioni s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.