La sentenza della Corte di Cassazione n. 26805 del 21 ottobre scorso (di cui riportiamo un estratto) nel dirimere una vicenda risalente al 2003, ha chiarito come la funzione di contenimento di un muro non sia necessariamente incompatibile con la funzione di delimitazione delle proprietà.
————-
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 21.10.2019, n. 26805
————-
1. Nel 2001 il Condominio di Via C. propose ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. per ottenere pronuncia che ordinasse al Condominio di Via S. di eseguire i lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni di acqua presenti nel muro di confine.
In esito alla CTU – che aveva accertato danni e indicato i lavori necessari al ripristino – con provvedimento del 31 marzo 2003 il giudice dichiarò chiusa la fase cautelare, invitando il resistente Condominio di Via S. a tenere conto dei suggerimenti del CTU.
1.1. Con citazione notificata il 27 novembre 2003 il Condominio di Via C. agì per il risarcimento dei danni e per la restituzione degli importi corrisposti al CTU nel giudizio cautelare. Il convenuto Condominio di Via S. contestò la fondatezza della domanda risarcitoria e, quanto alla domanda restitutoria, eccepì la mancanza di strumentalità tra giudizio cautelare e giudizio di merito.
1.2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 26625 del 2003, condannò il Condominio di Via S. al risarcimento dei danni come quantificati dal CTU nel giudizio cautelare, e dichiarò compensate per la metà le spese di lite.
2. La Corte d’appello, con sentenza pubblicata il 18 luglio 2014, ha rigettato l’appello principale proposto dal Condominio di Via S. e accolto l’appello incidentale del Condominio di Via C..
2.1. Dopo aver confermato la condanna al risarcimento, sul duplice rilievo che il muro era comune e che i danni derivavano da fatto proprio del Condominio di Via S., la Corte territoriale ha condannato il predetto Condominio a rimborsare alla controparte le spese della CTU disposta nel giudizio cautelare, argomentando sulla necessità dell’indagine tecnica e sulla riconducibilità del fatto dannoso al Condominio di Via S., che risultava pertanto totalmente soccombente.
3. Ricorre per la cassazione della sentenza il Condominio di Via S., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il Condominio di Via C.. Le parti hanno depositato memorie.
1. Preliminarmente si deve rilevare la tardività della memoria depositata dal resistente Condominio di Via C. in data 3 giugno 2019, rispetto al termine fissato dall’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..
2. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
2.1. Con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 669 octies, 669 septies e 669 terdecies cod. proc. civ., nel testo previgente, e 113 cod. proc. civ. e si contesta la statuizione di condanna alle spese della CTU che era stata disposta nel giudizio cautelare.
3. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 880 e 882 cod. civ. e si contesta la valutazione delle risultanze probatorie con riferimento alla proprietà del muro.
4. Con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 880 e 882 cod. civ. e si contesta la ritenuta comunanza del muro in oggetto, trattandosi di muro di contenimento a dislivello, disciplinato dall’art. 887 cod. civ..
5. Il primo motivo di ricorso è fondato.
5.1. La Corte d’appello non poteva statuire sul riparto delle spese del giudizio cautelare, e specificamente della CTU – che rientra a pieno titolo tra i costi del processo e non costituisce voce di danno – stante l’autonomia di due giudizi.
Nella specie, infatti, il giudizio di merito era stato introdotto oltre il termine previsto dall’art. 669 octies cod. proc. civ., nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005, applicabile ratione temporis al giudizio di esame, con la conseguenza che non vi era continuità tra i due giudizi, senza dire che l’ordinanza che aveva definito il giudizio cautelare si era limitata a dare atto della avvenuta eliminazione del periculum in mora, senza ulteriori statuizioni.
Il Condominio di Via C., interessato al rimborso delle spese di CTU, anziché proporre la relativa domanda al giudice del diverso e autonomo giudizio risarcitorio, avrebbe dovuto proporre reclamo avverso l’ordinanza che aveva definito il giudizio cautelare senza statuire sul punto.
6. I restanti motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono privi di fondamento ove non inammissibili.
6.1. La sentenza impugnata ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che il muro in oggetto fosse comune ad entrambi i Condomini, richiamandosi all’indagine peritale, ed ha precisato che il fatto che il muro in oggetto svolgesse funzione di contenimento (del terrapieno retrostante) non era incompatibile con la funzione di delimitazione delle proprietà, essendo posto sul confine, con conseguente applicabilità del regime previsto dall’art. 882 cod. civ..
Posta l’insindacabilità dell’accertamento in fatto, neppure seriamente censurato giacché il ricorso non contiene la trascrizione della CTU, non sussiste violazione delle norme sostanziali denunciate con il secondo motivo, mentre la censura relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. si risolve nella sollecitazione del riesame del materiale probatorio, ed è pertanto inammissibile.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può essere utilmente dedotta solo allegando che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (ex plurimis, Cass. 17/01/2019, n. 1229; Cass. 16/06/2014, n. 13690).
6.2. Il terzo motivo di ricorso muove dal presupposto che i fondi in oggetto siano posti a dislivello, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare la disciplina prevista dall’art. 887 cod. civ..
La questione non può essere esaminata poiché il dato fattuale che ne costituisce il presupposto non emerge in alcun modo dalla sentenza impugnata, e il ricorrente si limita sul punto a richiamare genericamente la CTU senza riportarne il contenuto nella parte qui rilevante, sicché la questione risulta posta per la prima volta in questa sede (ex plurimis, Cass. 13/06/2018, n. 15430), e ciò a prescindere dalla incompatibilità tra l’invocata disciplina e la tesi difensiva del Condominio di Via S. – che ha sempre sostenuto che il muro in oggetto sarebbe stato eretto interamente all’interno della sua proprietà. Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, l’applicazione dell’art. 887 cod. civ. è esclusa quando il muro di contenimento a dislivello sia costruito esclusivamente sul terreno di uno dei due fondi a confine (cfr. Cass. 16/04/2019, n. 10606; Cass. 08/06/2012, n. 9368).
7. All’accoglimento del primo motivo di ricorso segue la cassazione in parte qua della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della causa nel merito, con eliminazione della statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di CTU. Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità sono compensate interamente, in ragione della soccombenza reciproca.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta i rimanenti, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla la condanna del Condominio di Via S. al pagamento delle spese di CTU; dichiara compensate le spese di lite dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.