[A cura di: dr. Alessandro Di Francesco, Direttore Centro Studi Nazionale BMItalia]
Ai sensi dell’art. 2094 del Codice Civile è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato è dunque il vincolo di subordinazione, che consiste nell’assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro, e che si realizza nell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa in modo continuativo e sistematico, sotto la costante vigilanza del datore stesso.
Trattandosi di un contratto a prestazioni sinallagmatiche, deve esservi uno scambio tra lavoro e retribuzione, oltre naturalmente all’accordo libero tra le parti.
Anche i dipendenti del condominio (portieri, pulitori, etc.) rientrano nel novero di cui al citato art. 2094 C.C. ed il loro rapporto è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati.
Come qualunque altro CCNL, anche quello per i dipendenti da proprietari di fabbricati – in atto scaduto – è composto da una parte normativa e da una parte retributiva.
Nella prima parte vengono individuate le categorie di lavoratori cui il contratto si rivolge, le relative mansioni, le possibili forme contrattuali, gli orari di lavoro, le ferie, i permessi, i congedi e quant’altro regola il rapporto di lavoro.
Nella parte retributiva viene esaminato il trattamento economico, ivi incluso il trattamento di fine rapporto (TFR) dovuto per risoluzione del rapporto di lavoro.
Infine, sono esaminate le norme ed i provvedimenti disciplinari in caso di mancanze del lavoratore. Ovviamente, come per qualunque altro lavoratore, il CCNL di categoria rappresenta nel suo contenuto il c.d. “minimo sindacale” nel senso che sono fatte salve, per il lavoratore, le condizioni di miglior favore. Oltre a quanto contenuto e stabilito nel CCNL di categoria occorre prestare attenzione a quanto eventualmente statuito, naturalmente nel rispetto della legge, da regolamenti condominiali che potrebbero disciplinare con particolari procedure il servizio dei dipendenti.
Dal punto di vista fiscale i dipendenti del condominio sono soggetti ad un meccanismo di trattenute e detrazioni qui sotto riassunte: le ritenute IRPEF vengono effettuate secondo aliquote progressive per scaglione di reddito sull’imponibile diminuito delle detrazioni spettanti.
Di seguito si riportano le aliquote Irpef attualmente in vigore:
Redditi oltre | Redditi fino a | Aliquota Irpef | Imposta |
---|---|---|---|
€ 15.000,00 | 23% | 23% dell’intero reddito |
|
€ 15.000,00 | € 28.000,00 | 27% | € 3.450,00 + 27% della parte eccedente € 15.000,00 |
€ 28.000,00 | € 55.000,00 | 38% | € 6.960,00 + 38% della parte eccedente € 28.000,00 |
€ 55.000,00 | € 75.000,00 | 41% | € 17.220,00 + 41% della parte eccedente € 55.000,00 |
€ 75.000,00 | 43% | € 25.420,00 + 43% della parte eccedente € 75.000,00 |
Si rammenta che non è dovuta Irpef per i redditi rientranti nella no tax area (per i dipendenti il limite è di € 8.000,00/anno).
Per quanto concerne le detrazioni spettanti, esse consistono fondamentalmente nelle detrazioni per carichi di famiglia (coniuge, figli ed altri familiari a carico) e nelle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, e vengono calcolate secondo particolari meccanismi legati al reddito.
Il versamento delle ritenute deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento mediante modello F24 telematico utilizzando il codice tributo 1001.
Naturalmente andranno effettuate nei confronti dei dipendenti anche le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF secondo le modalità singolarmente stabilite da ciascuna Regione e da ciascun Comune, da versare con le stesse modalità sopra descritte utilizzando i relativi codici tributo.
Sono soggette a ritenuta anche eventuali anticipazioni del TFR ove ne siano ricorsi i presupposti per l’erogazione (per i casi di anticipo del TFR si rinvia alla L. 297 del 29 maggio 1982. In ogni caso si rammenta in questa sede l’obbligo di versare annualmente, in acconto ed a saldo, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturato).
Ovviamente è assoggettata a ritenuta anche la corresponsione del TFR medesimo.
Vi è però anche un altro parametro che deve essere tenuto in considerazione, vale a dire quello contributivo (cioè dei rapporti con l’INPS).
Sul totale degli elementi retributivi che compongono la busta paga del dipendente e che determinano l’imponibile contributivo, viene infatti effettuata una trattenuta quale quota contributiva INPS a carico del lavoratore, che a sua volta determina l’imponibile fiscale sul quale calcolare le trattenute e le detrazioni di cui si è già detto. Vi è quindi un imponibile contributivo (o in ogni caso un minimale contributivo) sul quale devono essere calcolati i contributi da versare sia quale quota a carico del datore di lavoro che quale quota a carico del lavoratore.
Mediante un meccanismo di compensazione, se al dipendente dovessero spettare somme dovute dall’INPS (ad esempio l’assegno per nucleo familiare), il datore di lavoro, oltre a trattenere nella busta paga la quota contributiva a carico del lavoratore, provvederà ad anticipargli la prestazione a carico dell’INPS, effettuando il versamento contributivo, al netto di tutte queste operazioni, tramite il modello F24 ordinario, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, ed evidenziando quanto sopra detto nel modello DM10 trasmesso telematicamente all’INPS.
Si riporta di sotto la Tabella 7.20 Condomini, Proprietari di fabbricato delle aliquote contributive INPS in vigore per lavoratore a tempo indeterminato.
Portieri | Pulitori | Impiegati | |
---|---|---|---|
Aliquota totale | 35,03% | 38,17% | 35,73% |
Di cui a carico del lavoratore | 8,84% | 9,19% | 9,19% |
Oltre a quanto già esaminato per i contributi previdenziali da versare all’INPS, occorre analizzare anche l’aspetto concernente i contributi assistenziali (premi) da versare all’INAIL.
Si tratta di un’autoliquidazione del premio che consiste nel pagamento di una rata anticipata per l’anno in corso e della regolazione a conguaglio per l’anno precedente, sulla base dei parametri comunicati dall’INAIL che si fondano sui dati che annualmente (normalmente entro il 28 febbraio) l’amministratore gli trasmette.
Normalmente il premio di autoliquidazione si paga tramite F24 ordinario, entro il 16 febbraio di ogni anno, ma è possibile anche optare per il pagamento in quattro rate, ciascuna pari al 25% dell’importo dovuto, maggiorate degli interessi, da versare nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
Tutti gli emolumenti corrisposti nell’anno e tutte le relative ritenute operate (fiscali, previdenziali, assistenziali) e versate andranno inseriti nella Certificazione Unica da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno seguente e da inviare ai percipienti delle somme entro il successivo 31 marzo.
Ultimo aspetto che occorre ricordare in questa disamina e che concerne i dipendenti del condominio è quello relativo all’accantonamento del TFR.
Ove l’assemblea condominiale si sia espressa in tal senso, l’amministratore procederà ad accantonare in apposito fondo la quota di TFR maturata nell’anno, ovviamente avendo avuto cura, ai sensi della vigente legislazione, di interpellare il dipendente del condominio circa la sua volontà di lasciare il TFR accantonato in azienda ovvero di versarlo a forme di previdenza complementare, quali fondi pensione esterni al Condominio gestiti da terzi soggetti, come ad esempio compagnie assicurative, etc..