[A cura di: arch. Alberto Samarotto] Si può affermare con certezza che la parola amianto generi una sincera paura in chiunque la senta. Da quando, nel 1992, è stato messo al bando con la legge 257 del 27 marzo, è stato un lento prendere coscienza della sua pericolosità. Tuttavia non si può parlare di una pericolosità assoluta. È opportuno, in presenza di Manufatti Contenenti Amianto (MCA), valutare il rischio che la presenza di un dato MCA comporta. E non sempre è necessario compiere una bonifica.
Spesso il condominio viene affrontato come luogo di lavoro e nel caso dell’amianto va segnalato che c’è un corposo paragrafo del D.Lgs 81 del 09/04/2008 che ne afferma limiti e prescrizioni: dall’art 246 all’art 265.
Come si diceva, la presenza di MCA non comporta di per sé un rischio per chi abita o lavora nell’edificio. Sono pericolose le fibre di amianto presenti nell’aria e, se il materiale è in buone condizioni, è estremamente improbabile che esista un rischio apprezzabile di rilascio di fibre di amianto.
È opportuno che un amministratore di condominio si lasci affiancare da un tecnico, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, c. a) del Decreto Ministeriale del 06/09/1994, attestati da un patentino rilasciato dalla Regione, che sia in grado di guidarlo in ogni fase del processo di analisi e messa in sicurezza.
Una fase importante per la gestione del rischio amianto è il censimento dei MCA, con relativa mappatura e comunicazione alla ASL competente, obbligo che nasce dall’art 12 della legge 257 del 27/03/1992 ed è riportato nelle varie leggi regionali. La mappatura è indispensabile anche perché l’amministratore, in teoria, dovrebbe conoscere con precisione il condominio e dovrebbe essere quindi in grado di comunicare esattamente dove si trovano gli scarichi, le canne fumarie di amianto o altri MCA. Lo stesso zelo dovrebbe essere messo da chi si appresta a fare delle manutenzioni e che intende informarsi in anticipo sul rischio che corre incontrando l’amianto nel corso dei lavori.
L’amministratore deve nominare un responsabile amianto e censire i MCA. Deve inoltre informare della presenza di MCA tutti gli interessati (inquilini, imprese…) ed attivare un Piano di Manutenzione e Controllo allo scopo di ridurre al minimo il rischio. Ovviamente deve integrare il Documento di Valutazione dei Rischi inserendo il rischio amianto e le cautele e le procedure necessarie. I MCA rinvenuti devono essere individuati con apposite etichette (art. 5 DPR 216/88).
L’amministratore di condominio deve quindi:
Sarà cura del Responsabile Amianto determinare, secondo procedure normate, il degrado del MCA e quindi il livello di rischio; decidere se è opportuno intervenire, come e, nel caso, se operare un incapsulamento, un contenimento o una rimozione. Ovviamente i lavori dovranno essere affidati ad un’impresa di adeguate capacità tecniche.
Il Responsabile Amianto può anche decidere che il MCA non sia pericoloso e quindi redigere un Piano di Manutenzione e Custodia che preveda controlli da svolgere cadenzati nel tempo e tutte le procedure necessarie affinché chi vive nell’edificio o chi lo frequenta per lavoro sia cosciente della presenza di MCA e di quali cautele adoperare.
Deve essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 10A se si tratta di MCA compatti ed alla categoria 10B se si tratta di MCA compatti e friabili. Per il solo trasporto è vigente la categoria 5. L’impresa deve avere un Responsabile Tecnico autorizzato (che abbia frequentato con profitto un corso di 50 ore) che può essere un dipendente od anche un professionista esterno.
L’impresa deve presentare un Piano di Lavoro notificandolo alla ASL. Questa ha tempo 30 giorni per validarlo o chiederne una integrazione. Un artigiano singolo (senza dipendenti) non ha l’obbligo di presentarlo. Il Piano di Lavoro è obbligatorio nel caso si debba fare un intervento di bonifica con rimozione e deve essere presentato almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Meglio sottolinearlo, ma prima di fare una demolizione di un fabbricato o di una parte di esso, l’amianto va rimosso.
Capita sovente che nel corso di alcune lavorazioni si “inciampi” in MCA e che, per il tipo di lavorazione, il contatto o la manomissione siano brevi e limitati. Un caso frequente è l’inserimento della tubazione di scarico di un bagno nuovo in una braga in amianto. Il legislatore ha previsto una procedura più snella, denominata Esposizione Sporadica E di Debole Intensità (ESEDI), normata dall’art. 249, c. 2, del D.Lgs 81 del 09/04/2008 e ulteriormente dettagliata con la circolare del Ministero del Lavoro del 25/01/2011.
Tali attività possono essere svolte da chiunque abbia avuto una adeguata formazione (correttamente aggiornata) e che usi i corretti DPI. L’attività ESEDI deve rientrare nei POS della ditta con l’indicazione nominativa del lavoratore che può eseguirla.
Deve essere data comunicazione con notifica alla ASL competente anche dopo aver eseguito l’intervento e deve essere tenuto un registro con i tempi di esposizione dei singoli lavoratori. La legge pone dei limiti precisi a tale esposizione: massimo di 60 ore annuali, non più di 4 per singolo intervento e non più di due interventi al mese. La durata è comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore,
In un condominio l’amianto può presentarsi sia in forma compatta che friabile. I MCA sono di diversi tipi: ad esempio troviamo amianto nelle guarnizioni in corda delle caldaie, nell’isolamento delle tubazioni del riscaldamento, nei pavimenti in gomma, nell’isolamento della canna fumaria, nel mastice dei vetri, nelle canne fumarie, nelle canne fognarie, nelle coperture… si immagini che sono circa 3000 i prodotti che contengono amianto.