[A cura di: Raffaele Rotunno – FiscoOggi, Agenzia delle Entrate] Conoscere la natura degli obblighi tributari catastali, la tempistica degli adempimenti e il regime sanzionatorio in caso di violazione può essere determinante per applicare correttamente i principi generali in materia di sanzioni per le violazioni di norme tributarie.
Per le violazioni catastali l’amministrazione decade dal potere sanzionatorio se non notifica l’atto di contestazione entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è consumata la violazione per notificare l’atto di contestazione al soggetto obbligato. A stabilirlo è l’articolo 20 del Dlgs n. 472/1997, il quale dispone che: “L’atto di contestazione di cui all’articolo 16, ovvero l’atto di irrogazione della sanzione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso temine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”.
Nell’ambito della materia catastale, poiché la violazione è correlata alla omessa presentazione della dichiarazione (Docfa di accatastamento) nel termine di trenta giorni, previsto dall’articolo 28, comma 1, del Regio decreto-legge n. 652/1939, (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), per stabilire l’anno in cui si concretizza la violazione, risulta determinate calcolare con esattezza il suddetto termine.
Nel caso di specie, il calcolo parte dalla “data in cui gli immobili sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati”, cioè dalla data che nella dichiarazione Docfa viene definita “data di ultimazione lavori”. Se il giorno successivo alla scadenza del suddetto termine cade in un periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’Amministrazione ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno di riferimento, per notificare l’atto di contestazione.
Tuttavia, qualora l’obbligo dell’accatastamento gravi su più soggetti, obbligati in solido, e l’Agenzia abbia eseguito tempestivamente, nei confronti di uno solo di essi, la notifica dell’atto di contestazione, il termine di cui al primo comma dell’articolo 20 viene prorogato di un altro anno nei confronti degli altri soggetti. Gli importi delle sanzioni, previste dall’articolo 31 del Rdl n. 652/1939, per tale fattispecie di violazione, variano da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 8.264 euro.
Si riporta, a titolo esemplificativo, un caso: