Se un condomino si trasforma in “untore”. La sentenza della Cassazione
Per screditare una vicina di casa agli occhi degli altri, imbrattava zone condominiali con del liquido biancastro, tracciando un percorso che, dalla porta dell’abitazione della donna proseguiva sul pianerottolo, continuava nell’ascensore, e raggiungeva l’ingresso di un altro appartamento di proprietà della stessa, per arrivare infine al garage della parte offesa: un reato che, secondo la Cassazione, è procedibile d’ufficio.
Di seguito un estratto della sentenza 47855/2019.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II pen., sent. n. 47855/2019
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Ritenuto in fatto
- Con sentenza in data 9 aprile 2018 la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza in data 15 maggio 2015 del Tribunale di Pescara ha:
- diversamente qualificato l’originaria contestazione dell’art. 674 cod. pen. (capo B della rubrica delle imputazioni) in quella di cui all’art. 639 cod. pen. e, per l’effetto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato P.L. in ordine a detto reato per difetto di querela, eliminando le relative statuizioni civili;
- confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità dell’imputata F.S. in ordine al reato di cui all’art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni) con condanna della stessa a pena ritenuta di giustizia oltre che al risarcimento dei danni alla costituita parte civile già liquidati dal Giudice di primo grado in 900 euro.
- Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore della parte civile deducendo, limitatamente alla posizione dell’imputato P.L., violazione di legge e vizi di motivazione ed osservando che, anche a voler ritenere corretto il ragionamento della Corte di appello che ha ritenuto di ricondurre la condotta dell’imputato originariamente contestata come “getto pericoloso di cose” (ex art. 674 cod. pen.) in quella di “deturpamento ed imbrattamento di cose altrui” (ex art. 639 cod. pen.), anche quest’ultimo reato, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici distrettuali è procedibile d’ufficio e non a querela di parte con la conseguenza che in relazione allo stesso avrebbe dovuto emettersi sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione con conferma, però, delle statuizioni civili.
In ogni caso la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, tautologica ed illogica atteso che il P.L. non si sarebbe limitato ad imbrattare zone condominiali con del liquido biancastro ma ha tracciato un percorso che dalla porta dell’abitazione della persona offesa è proseguito sul pianerottolo, nell’ascensore, ha raggiunto la porta di altro appartamento di proprietà della persona offesa (costituita parte civile) per arrivare fino alla porta basculante del garage sempre di proprietà della M.M.. Da ciò ne deriverebbe che non si sarebbe trattato di un mero imbrattamento di cose condominiali ma di un’azione finalizzata ad arte per attribuire alla M.M. la paternità di tale imbrattamento e, quindi, di screditarla agli occhi degli altri condòmini, così recandole disturbo, disagio, fastidio e turbamento tali da qualificare la condotta come violazione dell’art. 674 cod. pen. e non come violazione dell’art. 639 cod. pen..
Considerato in diritto
- Va detto subito che essendo stata la sentenza della Corte di appello impugnata dalla sola parte civile, le statuizioni di rilevanza penale nei confronti del P.L. e della F.S. (quest’ultima peraltro non toccata dal ricorso che in questa sede ci occupa), sono divenute irrevocabili.
- Il primo profilo di ricorso vertente sull’erronea decisione di improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela è tuttavia fondato nei limiti nei quali incide sulla condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.
Pacifico è che l’attività di imbrattamento è stata eseguita su beni immobili (parti di un edificio) e che per il combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 639 cod. pen. il reato ritenuto a carico dell’imputato P.L. è procedibile di ufficio.
Ha quindi errato la Corte di appello nel ritenere improcedibile per difetto di querela quest’ultimo reato e, quindi, nel revocare le statuizioni a carico dell’imputato ed a favore della costituita parte civile M.M..
- Quanto detto impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili posti a carico del P.L. (come detto l’impugnazione non è stata presentata anche nei confronti della coimputata F.S.) con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
- La liquidazione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalla parte civile ricorrente viene demandata alla decisione definitiva del giudice di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.