Una nuova carrellata di massime estratte dal alcune delle più recenti sentenze di Cassazione in materia di condominio: parti comuni sempre grandi protagoniste delle più svariate liti, ma anche i lavori e il rispetto dei regolamenti condominiali sono spesso oggetto di controversia.
I proprietari o i concessionari di strade pubbliche hanno l’obbligo, previsto dall’art. 14 c.d.s. (d. lgs. n. 285 del 1992) di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e, se del caso, demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d’intralcio, sia di quelli abbandonati e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo.
Cass., sez. II civ., sent. 12.4.2019, n. 10354.
Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell’amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota”, sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio senza risentire dell’analoga difesa già svolta dallo stesso.
Cass., Sez. U. civ., sent. 18.4.2019, n. 10934.
In materia di condominio negli edifici, la sopraelevazione di cui all’art. 1127 c.c. è preclusa non solo se le condizioni statiche non la permettano, ma anche se risulti lesiva dell’aspetto architettonico dell’edificio, dovendosi tenere conto, ai fini della valutazione di compatibilità con le caratteristiche stilistiche dell’immobile, pure delle previsioni del regolamento condominiale di natura contrattuale, eventualmente più restrittive.
Cass., Sez. II civ., Ord. 18.4.2019, n. 10848.
In tema di condominio negli edifici, ove un condomino, convenuto in un giudizio di rivendica di un bene comune, proponga un’eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione ai restanti comproprietari, risolvendosi detta eccezione, che pur amplia il “thema decidendum”, in un accertamento “incidenter tantum”, destinato a valere soltanto fra le parti. Invece, in caso di domanda riconvenzionale di usucapione, il contraddittorio va esteso a tutti i condòmini perché l’azione è diretta ad ottenere un effetto di giudicato esteso a questi ultimi.
Cass., sez. II civ., ord. 17.4.2019, n. 10745.
La cooperativa edilizia, in virtù della finalità mutualistica perseguita dagli interventi pubblici volti all’individuazione delle aree da destinarsi all’edificazione residenziale di tipo economico e popolare, nel cui contesto essa si inserisce, è tenuta ad assegnare ai singoli soci non soltanto, in proprietà esclusiva, alloggi, garage e cantine, ma anche, “pro quota” indivisa, ogni altra parte dell’edificio di uso comune ai sensi dell’art. 205 del r.d. n. 1165 del 1938 e dell’art. 1117 c.c., essendo incompatibile col predetto vincolo di scopo la riserva di una parte del fabbricato a scopo di lucro. Nella specie, la cooperativa edilizia aveva trasformato in locali commerciali alcune aree comuni, trasferendole a terzi, anziché assegnarle ai soci.