[A cura di Alessandro De Pasquale – vicepresidente nazionale vicario Anaip – nazionale.anaip.it] Sempre più amministratori di condominio scelgono i droni per il monitoraggio dei fabbricati; bisogna però prestare attenzione al nuovo regolamento ENAC del 11/11/19, che disciplina l’uso dei “Mezzi aerei a pilotaggio remoto”.
Dallo scorso 15 dicembre 2019, è infatti entrato in vigore il nuovo regolamento ENAC riguardante i “Mezzi aerei a pilotaggio remoto”, che introduce notevoli modifiche alle precedenti norme e che rimarrà in vigore fino al prossimo luglio 2020, quando verrà sostituito dal nuovo Regolamento del Parlamento Europeo (CE) 2019/947.
L’EASA (European Aviation Safety Agency) ha già emanato le linee guida che i Paesi membri della Comunità Europea dovranno rispettare, ma viene lasciata la libertà ad ogni stato di regolamentare ulteriormente in modo restrittivo, il proprio spazio aereo.
I droni (anche detti APR o SAPR), comunemente usati per le attività di monitoraggio nei condomini, sono generalmente dei “droni leggeri” cioè sotto i 25 Kg di peso al decollo, dato che li esonera dall’iscrizione nel Registro Aeromobili Nazionale.
Il nuovo Regolamento ENAC suddivide sostanzialmente i droni sotto i 25 Kg di peso in 3 macrocategorie:
Che cosa cambia per i piloti di droni con il nuovo Regolamento ENAC e quali sono le cose a cui deve prestare attenzione un amministratore di condominio che decide di utilizzare queste tecnologie?
Le novità sostanziali per l’utilizzo di droni a seguito dell’ultimo Regolamento ENAC sono principalmente:
L’inosservanza del regolamento ENAC denominato “Mezzi aerei a pilotaggio remoto” può comportare per il Pilota l’arresto fino a sei mesi ed ammende fino ad € 6.197,00 (art. 1174 ed art. 1228 Codice Navigazione), salvo che non derivino altri reati.
Sul committente amministratore di condominio, possono ricadere le responsabilità di culpa in eligendo e in vigilando, salvo che il fatto non comporti altri reati.