[A cura di: avv. Francesco Saverio Del Buono] La polizza assicurativa indennitaria decennale (cd. “decennale postuma”), è uno strumento che il costruttore deve fornire all’acquirente di un immobile per manlevarlo in caso di difetti di costruzione ed eventuali danni a terzi causati dalla rovina dell’edificio. Viene introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 4 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122, “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”, poi modificato dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (Riforma della crisi d’impresa), che agli articoli 385-388 ha introdotto una maggiore tutela effettiva rispetto a quanto effettivamente previsto dalle norme del 2005, spesso facilmente eluse ad evidente svantaggio per l’acquirente.
La polizza altro non è che una applicazione pratica dell’art 1669 cod. civ., il quale prescrive che “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”.
La prima formulazione (del 2005 come detto) prevedeva l’obbligo per il costruttore di stipulare e consegnare all’acquirente, al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita, una polizza assicurativa indennitaria per tutelare quest’ultimo da eventuali danni materiali all’immobile che dovessero verificarsi dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione e per i 10 anni successivi, ed eventuali danni a terzi di cui l’acquirente è responsabile ai sensi dell’art 1669 per rovina parziale o totale dell’edificio, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
La nuova normativa, introdotta come detto dal D. Lgs 14/2019, prevede obblighi più stringenti per il costruttore, al fine di realizzare una maggiore tutela effettiva per l’acquirente, anche e sopratutto nei casi in cui situazioni di difficoltà o di cessazione dell’attività da parte del costruttore possano pregiudicare la possibilità per l’acquirente di ottenere un risarcimento per il danno subìto o cagionato a terzi.
Infatti, riformando gli articoli 4 e 6 del Decreto Legislativo n. 122, ha disposto:
A garanzia dell’obbligo assicurativo è prevista una fideiussione, che ai sensi dell’art. 3 del Decreto n. 122, il costruttore è obbligato a rilasciare all’acquirente al momento della stipula del contratto preliminare o in un momento ancora precedente, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Per cui l’inadempimento del costruttore all’obbligo di consegna della polizza assicurativa darà luogo alla nullità del contratto, con diritto dell’acquirente alla restituzione di quanto già versato, somme garantite proprio dalla suindicata fideiussione, al fine di evitare situazioni di insolvenza del costruttore.
La disciplina attuale poc’anzi illustrata si applica solo a specifiche situazioni quali:
Inoltre l’acquirente non potrà rinunciare alla tutela della normativa qui esposta, a pena di nullità della clausola contrattuale con cui vi rinunci, che si avrà per non apposta: in questo modo si vuole evitare che l’acquirente sia indotto a rinunciare alla forma di tutela della polizza per poter concludere il contratto.
Per capire meglio la portata delle garanzie offerte dalla polizza possiamo approfondire le decisioni giurisprudenziali che negli ultimi anni stanno iniziando ad occuparsi del tema.