Come calcolare se tra due appartamenti in condominio c’è uno squilibrio di fabbisogno energetico tale da essere autorizzati a non applicare la Uni 10200? È, in estrema sintesi, l’oggetto del quesito inviato da un amministratore alla rubrica di consulenza tecnica di Italia Casa e Quotidiano del Condominio.
Pubblichiamo, di seguito, una sintesi della vicenda ed il parere fornito dall’ingegner Lorenzo Balsamelli – membro Comitato Tecnico di Coordinamento Confedilizia e di Giunta APE Torino Confedilizia
D. Buongiorno, sono amministratore di un piccolo condominio e vorrei porvi questo quesito: la normativa UNI 10200 prevede la possibilità di non essere applicata nel caso ci siano differenze di fabbisogno energetico, tra due unità immobiliari del condominio, superiori al 50%. Tale percentuale viene calcolata sul dato più alto o su quello più basso? Per chiarezza faccio un esempio:
La differenza di 101 va calcolata in percentuale su 116 (risultato 87,1%) o su 217 (risultato 46,5%)?
(L.M.)
R. Gent.le sig. M., in ordine alle condizioni di esonero dall’obbligo di adozione della norma UNI 10200 in virtù di importanti differenze (oltre il 50%) di fabbisogno termico tra le unità immobiliari, si precisa che non vi sono fonti ministeriali che vadano a dare chiarimenti specifici.
Tuttavia vi è una fonte autorevole (CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri) che entra nel merito del tema specificando che, a denominatore del rapporto per il calcolo della percentuale di cui sopra, vada il valore di fabbisogno di calore specifico (attenzione, espresso in kWh/m2, da non confondere il valore di fabbisogno per il calcolo dei millesimi di riscaldamento che è espresso in kWh) dell’unità più energivora, quindi il maggiore.
Fatta tale precisazione, se ne deduce che, nel caso da lei prospettato, non vi sono le condizioni di esonero, fermo restando che i valori da lei indicati rappresentino effettivamente il fabbisogno di calore specifico per riscaldamento (sarebbe utile avere espresse le unità di misura dei valori indicati per avere un elemento di verifica).
Tale precisazione è contenuta nel documento pubblicato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri denominato “Linee guida informative e modelli di relazione in merito alle valutazioni tecnico economiche per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di cui all’art.9, comma 5 del d. lgs n. 102/2014 come modificato dal d. lgs n. 141/2016”, più precisamente nel capitolo 7 (Pagina 27).
Fatto salvo quanto sopra riportato, tengo a specificare che la sussistenza delle condizioni di esonero non ne implica l’automatico impiego. Rammento infatti che, fatta salva la sussistenza delle condizioni tecniche di esonero, è necessario che l’assemblea deliberi in tal senso. A riguardo, infatti, richiamo l’art. 26, comma 5 della Legge 9 gennaio 1991 n.10 e s.m.i. che specifica che: […] per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile.
Tale articolo della Legge 10/91 infatti, considerando le sue limitazioni introdotte dall’art. 9 comma 5 lettera d) del D.Lgs 102/2014 e s.m.i., rimane attuale e valido.