Con il commento da parte dell’Ancca (Associazione nazionale contabilizzazione calore ed acqua) in merito all’Ordinanza di Cassazione n. 28282/2019 (si veda “Contabilizzazione del calore: la quota fissa è legittima“) è tornato di grande attualità il tema della contabilizzazione del calore in condominio, con particolare riferimento alle modalità di ripartizione dei costi variabili e fissi.
Per fare ancora una volta chiarezza, pubblichiamo, di seguito, le risposte del Ministero dello Sviluppo Economico sull’applicazione dei decreti 102/2014 e 141/2016, aggiornate per l’ultima volta nel giugno 2017 e redatte con il supporto tecnico di ENEA e CTI.
A seguire riportiamo, poi, il testo dell’art 9 comma 5 del D.lgs 102/2014 come modificato dall’art. 5 del D.lgs 141/2016.
D. È vero che qualora sussistano le condizioni previste dal secondo periodo della lettera d) dell’art. 9, comma 5 del D.lgs. n. 102/2014, la quota volontaria deve essere assunta al minimo per il 70% dell’importo complessivo?
R. Si. Si precisa inoltre che in tale procedura è indicato un campo di utilizzo dal 70 al 100% dell’importo complessivo. L’adozione di tale procedura è comunque indicata come possibilità e non come obbligo.
D. Esiste un quorum minimo assembleare per deliberare un criterio di riparto degli importi in presenza di termoregolazione e contabilizzazione?
R. Si. Tale criterio è sancito dall’art. 26 comma 5 della Legge n. 10/1991 che dispone di fare riferimento al comma 2 dell’articolo 1120 del Codice Civile, ove si prevede che la decisione sia assunta con la maggioranza degli intervenuti in assemblea, rappresentanti di almeno la metà del valore dell’edificio.
D. È obbligatorio produrre una diagnosi energetica dell’edificio ai fini dell’attuazione delle disposizioni in materia di contabilizzazione del calore previste dall’articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014?
R. No.
D. È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo di installazione di sottocontatori o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore?
R. Si, qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, di cui all’art. 9, comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014. Tale impossibilità o inefficienza deve essere documentata tramite apposita relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato; la suddetta relazione può fare riferimento alla UNI EN 15459.
Qualora poi sussista un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante secondo quanto prescritto dall’art. 9 comma 5, lettera c) del D.lgs. n.102/2014, deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459.
D. Esiste un obbligo di suddivisione delle spese secondo UNI 10200 in assenza di dispositivi di contabilizzazione (sottocontatori) o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore?
R. No.
D. L’obbligo di contabilizzazione del calore è previsto anche per gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria (ACS)?
R. Sì. Tale obbligo è previsto dall’art. 9 comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014.
D. Ai fini della suddivisione degli importi per i consumi degli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria (ACS), un contatore volumetrico può essere assimilato a sottocontatore così come definito all’art. 2 comma qq-bis) del D.lgs. n.102/2014?
R. Si.
D. In relazione agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5, del D.lgs. n. 102/2014, il contatore è assimilabile al sottocontatore?
R. No.
D. In un edificio, il proprietario dell’abitazione all’ultimo piano ha modificato l’impianto condominiale a colonne montanti, trasformando da radiatori a pavimenti radianti. Tale situazione rende impossibile l’installazione dei ripartitori negli altri appartamenti.
R. No. Il proprietario dell’ultimo piano dovrà dotarsi di opportuni contabilizzatori diretti, come previsti dal comma 5, lettera b) dell’art. 9, mentre per la restante parte del condominio è possibile installare un sistema di termoregolazione e contabilizzazione indiretto, come previsto dal comma 5, lettera c) del D.lgs. n. 102/2014.
D. L’inefficienza in termini di costi di cui all’art. 9, comma 5, lettere b) e c), e comma 7 dell’art. 16 del D.lgs. n. 102/2014 deve essere provata per ciascuna unità immobiliare oppure per tutto il condominio?
R. La perizia tecnica deve essere fatta con riferimento a tutto il condominio o edificio polifunzionale. La condizione di “inefficienza in termini di costi” indicata nella legge non può riferirsi ad una singola unità immobiliare e quindi esimere eventualmente tale unità dall’installazione dei dispositivi previsti e dalla conseguente suddivisione dei costi secondo i consumi individuali.
D. Nel conteggio di fine anno dei consumi rilevati, è per legge ammesso prevedere cosiddetti “fattori di compensazione” per l’ubicazione sfavorevole di singole unità immobiliari?
R. No. La normativa non prevede la possibilità di utilizzo di fattori di compensazione.
D. L’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione consente il funzionamento dell’impianto termico per tutte le 24 ore?
R. Il funzionamento dell’impianto termico per una durata giornaliera superiore alle ore di cui all’articolo 4, comma 2, DPR 74/2013, è consentita solo se si ricade in una delle condizioni di cui al comma 6 dello stesso articolo. In particolare, nel caso di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, è consentito il funzionamento dell’impianto termico per tutte le 24 ore soltanto se presente un programmatore che consenta la regolazione della temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore.
D. In relazione all’articolo 9, comma 5, lettera d), del D.lgs. n. 102/2014, come è calcolata la differenza di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio al fine di verificare se questa superi il 50 per cento?
R. La procedura suggerita per la verifica del calcolo delle differenze di fabbisogno delle singole unità immobiliari è di tipo iterativo, come di seguito indicato:
Di seguito, il testo dell’art 9 comma 5 del D.lgs 102/2014 come modificato dall’art. 5 del D.lgs 141/2016.
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l’installazione, a cura degli esercenti l’attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;
d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E’ fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.