Continua la nostra carrellata di opinioni sulla formazione dell’amministratore di condominio da parte dei rappresentanti delle principali associazioni di categoria. Oggi è il turno di Confappi, che per voce del presidente onorario, avvocato Silvio Rezzonico, dopo una breve contestualizzazione normativa e giuridica della materia, fa una proposta proprio per migliorare l’efficacia dell’istituto della formazione.
Il regolamento del Ministero della Giustizia per la formazione dell’amministratore condominiale (DM Giustizia n. 140 del 13/08/2014), definisce i criteri e le modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione/aggiornamento degli stessi.
Il regolamento fa seguito alla nuova normativa introdotta dall’art. 71-bis disp. att. c.c. della riforma del condominio e attiene ai requisiti per la nomina dell’amministratore e, in particolare, alla lettera “g”: obbligo di frequentare un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
In tale contesto, il Decreto Ministeriale integra i requisiti inderogabili richiesti dall’art. 71-bis disp. att. c.c., norma a carattere imperativo, la cui mancanza comporta la nullità della nomina dell’amministratore e del relativo mandato.
E infatti, secondo la più attenta dottrina, l’impugnazione della nomina dell’amministratore ineleggibile, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 71-bis disp. att. c.c., non è soggetta al termine di decadenza di 30 giorni, di cui all’art. 1137 c.c., vertendosi in materia di nullità, che può essere fatta valere in ogni tempo e da chiunque dimostri di avervi interesse, compreso il condomino che abbia espresso voto favorevole alla nomina.
La nullità della nomina si ricollega al disposto dell’art. 1418 c.c., che attribuisca carattere di imperatività e inderogabilità alle disposizioni di cui all’art. 71-bis c.c., volte a proteggere non solo gli interessi della categoria professionale degli amministratori o dei condomini, ma anche quelli generali degli utenti e consumatori.
In linea di prima approssimazione, ritengo sia opportuno – a parte il controllo del Responsabile Scientifico – costituire una Commissione composta dai presidenti o delegati delle associazioni iscritte all’elenco del MISE, che potrà anche integrare, a maggioranza, i contenuti del D.M. 140 e controllare la regolarità dei corsi.
In caso di inosservanza, la Commissione redigerà un verbale che sarà inviato ai Responsabili Scientifici, al Ministero di Giustizia e al MISE e tenuto a disposizione dei condomini interessati che ne facciano richiesta secondo modalità da definire.
La stessa Commissione potrà prevedere i casi di esenzione (malattia o altro) e di proroga dei termini di cui al D.M. 140 in caso di temporanea indisponibilità dell’amministratore, fermo il programma e le scadenze dei corsi di aggiornamento.