[A cura di: Avv. Gabriele Bruyère] La disciplina della partecipazione all’assemblea di condominio nel caso di immobile in comproprietà. Questo l’oggetto di un quesito indirizzato da un abbonato alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa e Quotidiano del Condominio.
Di seguito una sintesi della vicenda e il parere legale dell’avvocato Gabriele Bruyère, presidente nazionale di Uppi.
D. Facendo riferimento all’art. 67 disp. att. cod .civ., comma 2°, e premesso che la convocazione assembleare deve essere inviata ad ogni singolo comproprietario, il rappresentante designato per presenziare l’assemblea deve essere munito di idonea delega scritta da parte dei comproprietari?
R. L’art. 67 comma 2 delle disp. att. cod. civ., come modificato dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220 di riforma del condominio, stabilisce che “qualora un piano o porzione di piano dell’edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente”. L’orientamento della giurisprudenza di merito e della Suprema Corte esclude che vi sia necessità di particolari formalità nella delega ad uno sono dei comproprietari, posto che i non intervenuti possono conferire, anche verbalmente, il potere di rappresentanza ad uno di essi considerando che la legge prevede appunto il diritto ad un solo rappresentante.
La condizione rilevante è che tutti i comproprietari devono essere personalmente avvisati, nei modi indicati per una valida convocazione, in quanto ognuno di essi ha diritto di partecipare all’assemblea condominiale.
Non vi è pertanto necessità di delega scritta affinché il comproprietario presente in assemblea rappresenti anche gli altri comunionisti, e la mancata presenza in assemblea di uno o più comproprietari non può essere considerata come assenza ai fini anche dell’impugnativa della delibera ove sia presente uno di essi e gli altri siano stati regolarmente convocati.