Impianti termici in condominio: le mansioni del terzo responsabile
[A cura di: ingegner Deborah De Angelis, Cristoforetti Servizi Energia Spa] Vogliamo tornare sul ruolo del Terzo responsabile dell’impianto termico, in forza dell’atto di delega del responsabile dell’impianto stesso.
Il ruolo è disciplinato dall’art. 6. comma 1 del DPR 74 del 2013, che recita: “L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo.”.
In generale il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto. Vi sono però delle eccezioni alla regola:
- edifici in locazione: in questo caso il responsabile è l’inquilino;
- impianti centralizzati: in questo caso il responsabile è l’amministratore di condominio;
- edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche: il responsabile è il proprietario o l’amministratore delegato.
Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Chi può rivestire tale incarico?
Il terzo responsabile è un’impresa iscritta alla Camera di Commercio o all’Albo degli Artigiani, di cui al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n.37, ed abilitata con riferimento alla lettera C e D, e per gli impianti a gas, anche alla lettera E dell’art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.
Vi sono poi delle situazioni specifiche delle quali tenere conto:
- per la conduzione di impianti con potenza termica nominale superiore > 232 kW, il Terzo Responsabile deve disporre di personale con apposito patentino di abilitazione;
- per gli impianti superiori a 350 kW, il Terzo Responsabile deve obbligatoriamente essere in possesso della UNI EN ISO 9001 o SOA nelle categorie OG 11 oppure OS 28;
- per gli impianti di climatizzazione estiva composti anche da macchine frigorifere o pompe di calore, il Terzo Responsabile deve anche essere in possesso del patentino e certificazione FGAS, come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012;
- se l’impianto utilizza Fonti di Energia Rinnovabili, il Terzo Responsabile deve anche aver frequentato i corsi abilitanti FER.
Qual è la sua funzione?
Il Terzo Responsabile, accettando la delega a tale ruolo, diventa a tutti gli effetti il responsabile dell’impianto e conseguentemente assume la responsabilità:
- dell’esercizio;
- della manutenzione ordinaria;
- della manutenzione straordinaria;
- delle verifiche di efficienza energetica;
- rispondendo davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza.
Chi lo nomina?
La delega al Terzo Responsabile viene data, sempre in forma scritta, dal proprietario dell’impianto. Nel libretto di impianto dovrà essere registrata la data di inizio e la data di termine dell’incarico.
È necessario ricordare che la delega ad un “Terzo Responsabile”:
- non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale dedicato solo a questo;
- non può essere rilasciata in caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma;
- decade automaticamente nel momento in cui l’impianto non risulti più a norma (ad esempio, a causa di rendimenti inferiori al limite previsto dalla normativa vigente). In tal caso entro due giorni lavorativi il Terzo Responsabile deve notificare alle autorità competenti la decadenza e la motivazione.
Responsabilità in sede civile e penale
Il Terzo Responsabile risponde del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente.
Il Terzo responsabile che non mantiene in esercizio gli impianti e non provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
L’amministratore di condominio
Come si conciliano e ripartiscono le sue responsabilità con quelle dell’amministratore?
Il delegante deve attuare ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il Terzo Responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati.
Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la già menzionata garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condòmini.
In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
Norma di riferimento
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia (G.U. 23 settembre 2005, n. 222);
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 – Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192. (G.U. n. 149 del 27 giugno 2013);
- DPR 26 agosto 1993, n. 412 – Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. (GU Serie Generale n.242 del 14-10-1993 – Suppl. Ordinario n. 96);
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. (GU Serie Generale n.61 del 12-03-2008);
- DPR 21 dicembre 1999, n. 551 – Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. (GU Serie Generale n.81 del 06-04-2000).