[A cura di: Confappi – www.confappi.it] Il condominio ha l’obbligo di eseguire i lavori indispensabili per eliminare il pericolo derivante da un bene di cui ha la disponibilità pur non essendone il proprietario.
A dirlo è il Consiglio di Stato, sentenza 22 gennaio 2020, numero 536, in relazione ad una vicenda in cui un Comune con una ordinanza aveva imposto ad un condominio di far eseguire, in tempi brevi, gli opportuni accertamenti tecnici e tutte le opere provvisionali di assicurazione necessarie per scongiurare lo stato di pericolo derivante da un distacco d’intonaco dalla scala di collegamento tra le rampe di vari edifici costituenti il complesso.
Il condominio ha presentato ricorso al Tar, evidenziando che il Comune non aveva dimostrato la proprietà condominiale della scala di collegamento dissestata. Il Tar accogliendo il ricorso ha annullato il provvedimento comunale.
Però il Consiglio di Stato, dando ragione al Comune, ha ribaltato il verdetto, dichiarando che in presenza di ordinanze urgenti, ex art. 54 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, con riguardo all’individuazione del destinatario dell’ordine di eseguire i lavori indispensabili per eliminare il pericolo, presupposto indispensabile è la concreta disponibilità del bene in capo a tale soggetto.
Pertanto, l’amministrazione comunale, a fronte di un imminente pericolo per l’incolumità pubblica, non era tenuta a un’approfondita istruttoria in ordine alla proprietà della rampa di scale oggetto del provvedimento.