Tra le misure contenute nel Decreto Cura Italia – commentato e spiegato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E – c’è anche, all’articolo 63, la previsione di un bonus di 100 euro per i dipendenti che si siano recati sul posto di lavoro nel mese di marzo, in quota parte rispetto ai giorni che effettivamente essi siano stati “costretti” a passare in ufficio. Un caso che – a dispetto della diatriba sull’autorizzazione o meno a mantenere aperti gli studi di amministrazione condominiale – riguarda anche i dipendenti di tali uffici, molti dei quali percepiscono lo stipendio del mese precedente (nella fattispecie, appunto, marzo) a partire dal 15 del mese successivo (aprile).
Ecco dunque una serie di importanti chiarimenti in materia forniti dalle Entrate.
D. I giorni per l’attribuzione del bonus previsto dall’articolo 63 del Decreto, devono essere conteggiati da calendario o da contratto (cioè in 26.esimi o in 30.esimi)?
R. In assenza di precisazioni risultanti dalla lettera della norma e/o dalla relazione illustrativa, si ritiene che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante ai sensi dell’articolo 63 del Decreto, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.
D. Il bonus ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 63 del Decreto deve essere proporzionato alla percentuale di occupazione? Oppure si dovrà usare la proporzione tra giorni lavorati “in sede” e giorni lavorabili secondo l’orario di lavoro previsto? Inoltre, come vanno considerate le giornate di ferie, malattia, congedo?
R. Sulla base della lettera della norma che rapporta l’ammontare del premio «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro», si è dell’avviso che indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede. Inoltre, in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non devono considerarsi nel rapporto – né al numeratore né al denominatore – le giornate di ferie o di malattia. In base alla medesima ratio, sono esclude dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.
D. I giorni lavorati in smart working devono essere esclusi dal calcolo del bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti e, in caso affermativo, in che modo?
R. In ragione dell’espresso riferimento fatto dall’articolo 63 del Decreto al «numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro», si è dell’avviso che non possano rientrare nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del cd. premio, il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici.