Fare manovra nel cortile altrui non integra il delitto di invasione arbitraria di terreni, fattispecie che richiede invece che la permanenza su un bene immobile di cui non si detiene la proprietà si protragga nel tempo e per una durata apprezzabile.
È quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 10342/2020, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II pen., sent. n. 10342/2020
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1. Con sentenza del 26/3/2014 il Tribunale di Arezzo riconosceva la penale responsabilità di R.F. in ordine al delitto di cui all’art. 614 cod. pen. per essere questo entrato “con lo scooter a fare manovra nella proprietà” delle parti civili il 22/9/2011, “nonostante i divieti espressi” delle stesse parti civili, ed assolveva, invece, il R.F. con diverse formule da altre imputazioni a lui ascritte (art. 612 cod. pen., art. 594 cod. pen., art. 660 cod. pen.).
2. La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 15/8/2018 ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, riqualificando il fatto contestato come art. 614 cod. pen. nel delitto di cui all’art. 633 cod. pen., ed ha confermato nel resto la sentenza, condannando altresì il R.F. alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile.
3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il R.F., sollevando cinque motivi di impugnazione:
(omissis)
3.2. Il vizio di motivazione laddove la Corte territoriale ha riconosciuto la responsabilità del ricorrente in violazione dei principi che consentono di riconoscere il reato di cui all’art. 633 solo quando vi è una stabile ed apprezzabile insistenza fisica dell’agente sul fondo altrui, e non già un accesso meramente occasionale.
(omissis)
4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, dovendo riconoscersi la fondatezza del secondo motivo di ricorso.
4.1. Le sentenze di merito, infatti, hanno ritenuto che R.F. sia entrato in due occasioni con il suo ciclomotore nel cortile di proprietà delle parti civili e, riformando la pronuncia di primo grado, la Corte di appello di Firenze ha qualificato tale condotta come invasione di terreni o edifici, ai sensi dell’art. 633 cod. pen., nonostante l’occasionalità della condotta del ricorrente, così discostandosi dalla costante, consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha ripetutamente evidenziato che il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizza quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente, sicché il delitto non è integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui (Sez. 2, n. 19079 del 03/05/2011). L’integrazione della fattispecie criminosa di invasione di terreni o edifici, infatti, implica che la permanenza sull’altrui bene immobile si protragga nel tempo per una durata apprezzabile, ancorché non sia necessario che l’agente rimanga stabilmente su di essi, purché, però, la condotta risulti effettivamente rivolta all’occupazione dell’immobile ovvero a trarne in altro modo profitto (Sez. 2, n. 11544 del 08/02/2011).
Ne consegue che, essendo stata riconosciuto dalle sentenze di merito il carattere del tutto occasionale ed episodico dell’accesso del R.F. nel terreno delle parti civili, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per l’insussistenza del fatto, dovendo ritenersi assorbiti gli altri motivi di ricorso dalla fondatezza del secondo motivo.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Sentenza a motivazione semplificata