“Ai fini del godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, le manifestazioni di volontà vanno rese, qualora il suddetto acquisto sia avvenuto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., prima della registrazione di quest’ultima, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene”. È quanto disposto dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 7390 del 17 marzo 2020, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V civ., ord. 17.3.2020, n. 7390
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1. il Tribunale di Lanciano, con sentenza n.151/2011, accogliendo la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da M.C., disponeva il trasferimento in suo favore di un immobile ad uso abitativo subordinatamente al pagamento del prezzo stabilito nel preliminare rimasto inadempiuto;
2. 1’Agenzia delle Entrate notificava alla M.C. avviso di liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 37, comma 1, d.P.R. 131/1986;
3. la contribuente impugnava l’avviso sostenendo di dover versare l’imposta in misura fissa ai sensi dell’art. 27, comma 1, d.P.R. 131/1986 e chiedeva l’applicazione dei benefici “prima casa” ex art. 11. 22 aprile 1982, n. 168;
4. la commissione tributaria provinciale di Pescara rigettava il ricorso;
5. 1a commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con sentenza n.598, depositata il 23 giugno 2015, confermava la decisione di primo grado. Quanto, in particolare, ai benefici prima casa, richiamava la sentenza di questa Corte n. 2261/14 e ribadiva che, come affermato dai primi giudici, i benefici “prima casa” avrebbero dovuto essere chiesti non in giudizio ma in sede di registrazione della sentenza, il ché, ove la sentenza traslativa non fosse stata ancora registrata, come dedotto dalla appellante, sarebbe stato ancora possibile;
6.la contribuente ricorre per la cassazione della suddetta sentenza sulla base di tre motivi;
7. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
8. la contribuente ha depositato memoria illustrativa con allegata sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n.2238 del 3 dicembre 2018 dicendo trattarsi di sentenza di integrale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano all’origine della vicenda impositiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere;
(omissis)
2. con il secondo e terzo motivo, la contribuente lamenta, rispettivamente, violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c. per avere la commissione omesso di pronunciare sulla richiesta di applicazione dei benefici “prima casa” e per avere la commissione contraddittoriamente confermato la pronuncia di primo grado e quindi il provvedimento impositivo pur affermando che, in difetto di registrazione della sentenza traslativa, vi era ancora, per essa contribuente, la possibilità di fruire dei benefici de quibus;
(omissis)
6. il secondo e terzo motivo sono infondati. La commissione tributaria regionale non ha omesso di pronunciarsi sul preteso riconoscimento del beneficio prima casa né si è pronunciata sul punto in modo contraddittorio. Ha fatto richiamo e si è conformata alla sentenza di questa Corte n. 2261/2014 secondo cui “In tema di agevolazioni tributarie, ed ai fini del godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, le manifestazioni di volontà prescritte dall’art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, vanno rese, qualora il suddetto acquisto sia avvenuto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., prima della registrazione di quest’ultima, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi, invece, escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce una eccezione al principio generale desumibile dall’art. 77 del d.P.R. predetto, secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, alla erroneità di quest’ultima”.
Merita aggiungere che tale sentenza è stata preceduta da Cass. 3863/2009 (“In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dall’art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168 per l’acquisto della ‘prima casa’ trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il trasferimento della proprietà dell’immobile sia disposto dal giudice con sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., non ostandovi l’obbligo imposto al compratore di rendere la dichiarazione prescritta a pena di decadenza dal sesto comma dell’art. 1 cit., la quale, da rendersi ordinariamente nell’atto di trasferimento, va effettuata nel primo momento in cui la parte destinataria degli effetti traslativi del provvedimento può far valere il proprio diritto all’applicazione del beneficio, ovverosia nel momento in cui essa richiede la registrazione dell’atto all’Amministrazione finanziaria. Ne consegue quindi l’inammissibilità di una dichiarazione effettuata dopo che l’Amministrazione abbia già proceduto all’operazione di liquidazione dell’imposta o nel successivo giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione medesimo, in quanto essa sarebbe del tutto incompatibile con l’esigenza di tutela dell’interesse dell’Amministrazione alla definitività e certezza del tributo”) e seguita da Cass. n. 3132/2018 (“In caso di stipulazione di un contratto preliminare nel quale le parti abbiano concordato il corrispettivo in una misura tale da comprendere anche l’ammontare dell’imposta al cui pagamento è tenuto il cedente, ai fini delle agevolazioni previste per la ‘prima casa’, dalla nota II-bis all’art. I della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, le dichiarazioni di sussistenza delle condizioni ivi previste ove non siano state rese nel contratto preliminare e il contratto definitivo non sia stato stipulato con la conseguente proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica, possono essere rese anche nel corso del giudizio, fino alla sentenza pronunciata a norma dell’art. 2932 c.c.”) le quali valgono a definire in modo puntuale l’ambito nel quale la richiesta dei benefici può essere avanzata;
7. in ragione di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato;
8. le spese seguono la soccombenza;