Il “corto circuito” è rappresentato dall’art. 103 del decreto “Cura Italia” (dl n.18 del 17 marzo 2020) “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.
A sollevare la questione è stato il presidente nazionale ANACI Francesco Burrelli, attraverso una lettera ufficiale inviata al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, chiedendo chiarimenti e delucidazioni in merito al Decreto 25 gennaio 2019 di modifica e integrazione del decreto 16 maggio 1987, n. 246 (in particolare l’Allegato 1) concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Questo al fine di informare gli amministratori di condominio sul corretto modus operandi da adottare in vista del 6 maggio 2020, ovvero dalla data di entrata in vigore delle modifiche.
Oggetto della missiva: Emergenza epidemiologica COVID-19 – richiesta differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio.
Eccone una sintesi:
“A partire dal 6 maggio 2020 i condomini di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri devono seguire nuove regole ai fini della sicurezza antincendio. (…).
Gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 metri, invece, devono essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso di incendio, laddove per “altezza antincendi” non si intende l’altezza dell’edificio, ma un parametro di rischio, ossia: l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza antincendio. (…)
Viene inoltre chiarito che le nuove disposizioni progettuali si applicano a:
Non si applicano invece a:
Tempi di attuazione del decreto contenente nuove regole di prevenzione incendi per i condomini entrerà in vigore 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale: ossia il 6 maggio 2019.
Tuttavia viene indicato un periodo transitorio di attuazione delle misure per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto:
Parte integrante del decreto è l’Allegato 1, contenente modifiche alle norme tecniche del dm 246/1987. In particolare, viene aggiunto l’art. 9 e 9 bis.
Art. 9 – Deroghe: “Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme, potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.
L’articolo 9 bis è relativo alla Gestione della sicurezza antincendio.
Leggendo il decreto Cura Itala, all’art 103 (sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), non abbiamo interpretato in modo chiaro per poter informare tutti gli amministratori se la sospensione è anche relativa al decreto del 25 gennaio 2019.
Pertanto, Gent.mo Comandate ing. Dattilo Fabio, Le saremo infinitamente grati se ci potesse rassicurare e indicare l’eventuale sospensione dei termini con i relativi tempi di proroga, al fine di una fattiva collaborazione per avere il tempo di far deliberare dall’assemblea condominiale i relativi adeguamenti per tutelare la sicurezza dei condomini e dei cittadini in generale.”.
>> leggi qui il testo completo della lettera <<