Tra gli innumerevoli aspetti da tenere in considerazione in questo particolare periodo, c’è anche quello relativo ai termini per la fruizione del bonus prima casa.
Riportiamo, di seguito, il quesito posto da un contribuente alla rubrica di consulenza di FiscoOggi, l’organo ufficiale d’informazione dell’Agenzia delle Entrate; e, a seguire, il parere fornito dall’esperto, Paolo Calderone.
D. Per avere le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, è vero che ci sarà più tempo per trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione?
R. Si. Considerate le difficoltà che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha procurato nello spostamento delle persone e nella conclusione delle compravendite immobiliari, l’art. 24 del decreto legge n. 23/2020 ha disposto la sospensione dei termini previsti dalla normativa sulle agevolazioni “prima casa”, per evitare la decadenza dalle stesse.
In particolare, sono stati sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini entro i quali effettuare gli adempimenti necessari per mantenere i benefici prima casa o per usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Per esempio, è stato sospeso il termine dei 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione.
Così come è sospeso il termine di un anno entro cui il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.
Questi termini inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.