Amministratori di condominio: le regole per riaprire gli studi in sicurezza
[A cura di: Anapi – www.anapi.net] La Fase 2 è ormai iniziata, ma come ben sappiamo, si tratta di una fase estremamente delicata. Difatti, date le riaperture di alcune attività e filiere produttive, è stato integrato al DPCM del 26 aprile 2020, un “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Perciò, la prosecuzione delle attività lavorative potrà avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori i livelli adeguati di protezione.
Premesso che anche durante la Fase 2 le imprese, ove possibile, sono tenute a proseguire le attività adottando il massimo utilizzo della modalità di lavoro a distanza, qualora invece non potesse essere adottato questo tipo di modalità, parlando nello specifico degli studi professionali, compresi chiaramente quelli degli amministratori di condominio, sarà importante adottare le seguenti regole:
- Incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, utilizzando a tal fine anche le forme di ammortizzatori sociali;
- Redigere un protocollo di sicurezza facendo riferimento al DPCM 8 Marzo 2020, al DPCM del 10 marzo 2020, al D.L. 09/03/2020 n. 14, al DPCM 10 aprile 2020, e al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, firmato da Governo e parti sociali in data 14 aprile 2020;
- Redigere un’informativa per i dipendenti/collaboratori contenente tutte le indicazioni decise dal titolare dello Studio ed inoltre, redigere anche un’informativa/autorizzazione al trattamento dei dati ai fini privacy;
- Per quanto riguarda i clienti, nel caso specifico soprattutto i condòmini che hanno necessità di recarsi nello studio dell’amministratore di condominio, è necessario redigere un’informativa per l’accesso allo studio, contenente le misure di sicurezza da rispettare; l’informativa potrà essere inviata preventivamente in via telematica, oppure potrà essere affissa all’ingresso dello Studio.
In merito ai comportamenti da tenere all’interno dello studio, il titolare deve fornire ai dipendenti/collaboratori:
- mascherine e guanti usa e getta, che inoltre devono essere utilizzati anche nel tragitto casa/studio e viceversa;
- dispositivi igienizzanti (gel per le mani);
- altri dispositivi di sicurezza qualora fosse necessario utilizzarli.
I dipendenti/collaboratori dello studio dovranno:
- prima di recarsi a lavoro sono tenuti a controllare la temperatura ed in caso di febbre oltre i 37° o sintomi influenzali, non recarvisi;
- accedere allo studio con mascherina e continuare ad indossarla in presenza di altre persone;
- gettare i guanti utilizzati durante il tragitto casa/studio;
- igienizzare costantemente le mani e provvedere all’igienizzazione della propria postazione di lavoro all’inizio o alla fine dell’utilizzo di essa;
- contattare il proprio medico di base in caso di sintomi.
Per quanto concerne la permanenza all’interno dello studio dovranno essere rispettate le seguenti misure:
- titolari, dipendenti e collaboratori dovranno soggiornare uno per stanza, ma qualora non fosse possibile, è importante mantenere le postazioni di lavoro a distanza di almeno 1,5 m.;
- indossare la mascherina in presenza di clienti o di colleghi se ci si trova nella stessa stanza;
- le riunioni dovranno essere condotte in modalità da remoto, oppure, nel caso in cui non sia possibile, dovranno coinvolgere pochi partecipanti ed essere svolte in un ambiente adeguatamente pulito e areato;
- i locali dovranno essere adeguatamente igienizzati (indicativamente due volte al giorno) ed è importante che vengano fatti arieggiare quanto più possibile;
- le aree comuni dovranno essere igienizzate dopo ogni utilizzo, così come anche i mezzi aziendali.
È necessario sottolineare che l’azienda che non si atterrà alle misure di sicurezza elencate, in caso di controlli, rischia la sospensione delle attività sino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza.
Difatti, nel caso in cui un dipendente dovesse contrarre il Covid-19 dimostrando che il contagio è avvenuto durante l’esercizio dell’attività lavorativa a causa di alcune mancanze, in termini di sicurezza, del datore di lavoro, proprio su quest’ultimo ricadrà la responsabilità.
A tal proposito, come stabilito dal Decreto Cura Italia (art.42 comma 2) e ribadito nella circolare Inail n.13 del 3 aprile, ammalarsi di Covid-19 durante l’attività lavorativa ricade nella casistica dell’infortunio sul lavoro, pertanto il dipendente potrà rivalersi nei confronti del datore di lavoro attraverso azioni legali e successive richieste di risarcimenti.