[A cura di: Consiglio nazionale del Notariato – www.notariato.it] “La rinegoziazione del mutuo con effetto di esdebitazione nell’ambito del processo esecutivo avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore”. Questo il tema su cui verte uno studio di Ernesto Fabiani e Luisa Piccolo, recentemente approvato dal Consiglio nazionale del Notariato.
Lo studio esamina l’art. 41 bis del d.l. 26 ottobre 2019 n. 124 (aggiunto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019 n. 157), norma di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, che s’inserisce nel solco della recente tendenza legislativa a salvaguardare la posizione del debitore ove l’immobile oggetto di espropriazione immobiliare sia costituito dalla sua abitazione principale.
Gli autori dello studio affrontano le numerose problematiche interpretative aperte da una disposizione che, sul piano della tecnica legislativa: per un verso, è formulata in modo approssimativo e confuso; per altro verso, rinvia, per aspetti sicuramente non marginali, all’adozione di un decreto interministeriale espressamente qualificato come di “natura non regolamentare”.
Gli autori si soffermano, in particolare: sulla delimitazione dell’ambito di applicazione della disposizione in esame, stanti i dubbi interpretativi aperti dalla relativa formulazione con riferimento alle fattispecie che vi rientrano; sui relativi presupposti di ordine oggettivo e soggettivo; sulle eventuali posizioni di soggezione introdotte dalla norma; sulla valutazione del giudice (specie con riferimento alla sospensione e all’estinzione del processo esecutivo); sull’effetto di esdebitazione nell’ambito del processo esecutivo; sulla valutazione del creditore e sul suo rifiuto della richiesta di rinegoziazione.
Dall’esame condotto emerge, con evidenza, come i maggiori problemi ermeneutici attengono alla fattispecie relativa al finanziamento accordato al parente/ affine del debitore. Al di là della posizione fortemente sacrificata di quest’ultimo rispetto al debitore, questa fattispecie pone evidenti criticità sotto diversi profili (natura del diritto trasferito al parente o affine e connessa pubblicità immobiliare; possibili pregiudizi per i terzi; operatività dell’effetto esdebitatorio anche in tale ipotesi).
Non pochi dubbi permangono altresì con riferimento alla valutazione ed al controllo del giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di rinegoziazione concessa al debitore e in quella concessa al parente/ affine, nonché con riferimento: all’ipotesi in cui sia domandata, congiuntamente dal debitore e dal creditore, la sospensione del processo esecutivo; ai presupposti cui è subordinato il prodursi dell’effetto di esdebitazione; alla posizione dei creditori, sia del debitore che del parente, a fronte del diritto riconosciuto a questi ultimi di evitare la vendita forzata del bene immobile che costituisce abitazione principale del debitore.
In sede di riflessioni conclusive, pur senza voler entrare nel merito delle scelte effettuate dal legislatore con l’introduzione di una disposizione quale quella in esame, gli autori sottolineano quanto la tecnica legislativa adoperata sia del tutto insoddisfacente e rischi di ingenerare un contenzioso non solo “interno” alle procedure esecutive rientranti nel perimetro applicativo della stessa, ma anche con eventuali terzi pretendenti sul bene immobile fatto oggetto di trasferimento coattivo in favore del parente del debitore cui sia stato concesso il finanziamento.
La versione integrale dello studio è disponibile a questo link: https://www.notariato.it/sites/default/files/21-2020-E.pdf.