Ha creato un vero e proprio putiferio la circolare pubblicata lo scorso lunedì 11 maggio dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (la numero 559/XIX Sess./2020), denominata “differimento delle scadenze in materia di sicurezza antincendio”. Come si legge nel documento, a seguito della pubblicazione della legge 24 aprile 2020, n. 27 (di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) sono stati ulteriormente differiti i termini per la proroga degli atti amministrativi in scadenza. In particolare:
“l’art. 103, comma 2 (della sopracitata legge, ndr) stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. In questo atto di proroga rientra anche la scadenza del 7 maggio 2020, prevista dal DM 25 gennaio 2019 per gli adeguamenti di sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (art. 3 comma 1.b – edifici di civile abitazione esistenti)”.
Proprio in queste ultime righe risiedono le maggiori perplessità interpretative. Le stesse che hanno spinto ANACI a presentare una nuova, urgente, richiesta di chiarimento al presidente del CNI, ing. Fabio Dattilo.
In attesa di una riformulazione ufficiale da parte degli Ingegneri, ciò che possiamo qui rilevare è che la circolare del Consiglio non è sbagliata ma, quantomeno fuorviante: il differimento, infatti, c’è stato, ma non riguarda i termini di adeguamento delle misure antincendio bensì le procedure e gli adempimenti di natura amministrativa in materia di prevenzione incendi. In particolare il citato rinvio si applica alle scadenze richiamate dal D.L. 17 marzo 2020 n.18 e si estende anche:
Ne consegue che per quel che riguarda i condomini con altezza antincendio superiore a 12 metri deve essere comunque attuata la Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) finalizzata all’esercizio dell’attività in sicurezza sia in fase ordinaria che in fase di emergenza.
Se l’edificio supera i 24 metri, l’avvenuto adempimento degli adeguamenti previsti in relazione alla GSA (essendo attività soggette a controllo ai sensi del DPR151/11) deve essere comunicato al Comando dei Vigili del Fuoco con il primo rinnovo. Ma, poiché il termine del rinnovo è stato differito, tale comunicazione è rinviata ai successivi 90 giorni dalla cessazione dell’emergenza.
In estrema sintesi, è prorogata la comunicazione (atto amministrativo), non l’attuazione delle misure che, lo ricordiamo, sono a tutela della sicurezza degli abitanti il condominio.