Se molto, nelle ultime settimane e a maggior ragione dopo il via libera del Decreto Rilancio, è stato detto in merito al cosiddetto Superbonus , vale a dire alla maxidetrazione del 110% applicabile fino al 31 dicembre 2021 sulle spese relative a un numero cospicuo, seppur condizionato, di interventi di riqualificazione ed efficientamento in condominio e sulle prime case, un aspetto altrettanto rilevante è quello inerente le modalità di cessione del credito e perfino di sconto in fattura: possibilità, quest’ultima, è bene ricordarlo, che dopo una furiosa polemica era stata abrogata dalla Legge di Bilancio per il 2020, che l’aveva limitata ai soli interventi di importo superiore a 200mila euro, così da non penalizzare a livello di quote di mercato le piccole imprese.
Ebbene, il Decreto Rilancio ha reintrodotto per l’appunto quest’ipotesi, disciplinandola con l’articolo 128-ter, di cui riportiamo un estratto.
Art. 128-ter Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al successivo comma 3 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti solari fotovoltaici, compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo XXX; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
3. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(omissis)
8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Provvedimento, quello dell’Agenzia delle Entrate, che sarà sicuramente preceduto da una ridda di polemiche e da un acceso dibattito: perché se è indiscutibile che il superbonus (fatto salvo il nodo non propriamente marginale delle assemblee condominiali a tutt’oggi sospese) possa essere un’opportunità per efficientare il patrimonio immobiliare con tutte le positive ricadute in termini di abbattimento dei costi energetici e dell’impatto ambientale, nonché di rilancio per l’attività delle imprese del settore, è altrettanto oggettivo che i paletti imposti dal primo comma dell’articolo istitutivo il Superbonus stesso, così come la penalizzazione che rischiano di patire numerose aziende del settore dell’involucro edilizio sono aspetti da valutare con attenzione, per evitare una ripartenza a due o più velocità.