[A cura di: Rosario Calabrese, presidente nazionale Unai – www.unai.it] Per la categoria degli amministratori di condominio, la pubblicazione del Dl 19 maggio 2020 numero 34 (meglio noto come Decreto Rilancio) in Gazzetta Ufficiale è un autentico disastro.
L’art. 212-ter, presente nella bozza fino alle ultime ore, è sparito. E non solo.
Non avendo il legislatore fatto chiarezza in merito alla possibilità di tenere o meno le assemblee in presenza, permane il contrasto tra divieto di “assembramento” e possibilità di fare “riunioni”.
Nessuno dei due termini utilizzati dal legislatore è riconducibile, con chiarezza e univocità, alla parola “assemblea“. Ovviamente, però, è già partita la solita bagarre, tipica di queste circostanze e, ancora una volta l’amministratore si ritrova tra l’incudine e il martello. Il rischio concreto è di dover essere lui a pagare, in sede civile e penale, nell’ipotesi che, avendo convocato un’assemblea secondo le modalità, che fantasiosamente questo o quello propongono, dovesse verificarsi un contagio.
Come dicevo i giochi ai fini del DL sono chiusi, ma la partita non è ancora persa.
Abbiamo ancora 60 giorni (i tempi per la conversione in legge del decreto) per intervenire e cercare di fare chiarezza.
Il testo della proposta di emendamento che segue è semplice stringato e compendioso, atto a risolvere sia il problema delle assemblee, sia la questione del termine dei 180 giorni.
È risaputo che gli emendamenti troppo lunghi, o troppo articolati o arzigogolati, difficilmente vengono recepiti; per questo motivo propongo un testo che potrebbe avere maggiori chances di successo.
Sarebbe sufficiente, all’art. 10 dell’attuale testo del DL 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera b) del comma 1., aggiungere il seguente testo come lettera c):
c) all’articolo 73, comma 4, dopo le parole: “e le fondazioni” sono aggiunte le seguenti: “e i condomini” ed inoltre dopo le parole: “ciascun ente” il punto è sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti: “eventuali termini perentori, statutari o legali, per la tenuta delle assemblee, inibiti o sospesi a causa dell’emergenza Covid-19, iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo provvedimento“.
Ove approvato, il testo proposto andrebbe ad inserirsi nel summenzionato art. 73, che attualmente recita:
Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)
4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni (inserimento testo dell’emendamento) che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente (inserimento testo dell’emendamento).
Poiché è certo che a breve inizieranno a fioccare le bozze di emendamento da parte dei soliti noti e di quanti vengono ad arrecare danno nel mondo del condominio, invito i colleghi che hanno a cuore il futuro della categoria, a fare quadrato sulla proposta.