[A cura di: Alessandro De Pasquale – vicepresidente nazionale vicario ANAIP – nazionale.anaip.it] Sono sempre di più gli amministratori di condominio che ricevono richieste di intervento per asportare sciami di api insediati nelle parti comuni condominiali ed in particolare nelle intercapedini delle facciate condominiali.
Il lockdown derivante dalla pandemia da Covid-19 ha permesso a tutti gli animali selvatici di riappropriarsi di spazzi precedentemente antropizzati come le città.
Anche se il blocco totale delle attività non ha riguardato gli apicoltori professionisti e hobbisti, che sono considerati a tutti gli effetti degli allevatori di animali, molte “arnie urbane” non hanno ricevuto le opportune cure e da esse sono partiti numerosi sciami di api che, non essendo stati catturati nei primi giorni, si sono insediati nelle intercapedini delle pareti condominiali.
La famiglia d’api è l’insieme delle api operaie, dei fuchi (api di sesso maschile) e della regina (che è sempre una sola per famiglia) che vivono in un alveare composto da circa 60.000 api.
Raggiunto il limite di sviluppo della famiglia, in genere a primavera, le api allevano nuove regine mentre la vecchia regina sciama (emigra volando via dall’alveare) insieme a circa la metà delle api e si cercheranno una nuova dimora.
La sciamatura può essere evitata o controllata dall’apicoltore.
Quando si verifica una sciamatura, lo sciame d’api sosta per qualche giorno nelle vicinanze della famiglia di origine per poi spostarsi fino a circa un chilometro, nel punto individuato dalle api scout, per l’insediamento e la costruzione dei favi.
Lo sciame d’api è la parte di una famiglia d’api che ha effettuato la sciamatura, a volte questo termine è usato come sinonimo di famiglia di piccole dimensioni.”.
Quando ci si trova in presenza di uno sciame libero bisogna sempre ricordare che l’art. 924 C.C. consente all’apicoltore, proprietario dello sciame, di inseguire lo stesso sulla proprietà altrui per due giorni dalla sciamatura, obbligandolo a risarcire eventuali danni cagionati al fondo.
Il recupero di uno sciame di api in aperta campagna, che si posa su un ramo di ulivo, di per sé non comporta ingenti costi risarcitori da parte di un apicoltore, mentre, se lo stesso sciame di api si posa su un cornicione del tetto di un condominio, il costo del recupero e dei potenziali danni potrebbero non valere il prezzo di acquisto dello sciame stesso.
Per i motivi di cui sopra l’apicoltore spesso rinuncia alla rivendicazione dello sciame, che diventa automaticamente un problema condominiale.
L’asportazione di una famiglia già ben insediata in un’intercapedine, in molti casi, comporta la demolizione di una parte di muratura, il costo di tali attività può essere ingente e variare notevolmente a seconda di diversi aspetti.
Ad esempio, se il recupero dovrà essere eseguito a venti metri di altezza in zone non accessibili, bisognerà prevedere anche il costo delle opere provvisionali; allo stesso modo, la finitura particolare di una parete e quindi il suo ripristino, può generare differenze di costi rispetto ad una parete grezza non rifinita.
Come avrete certamente capito, non si può determinare un costo generico per il recupero di uno sciame d’api o di un alveare già insediato; la cosa certa è che molti interventi di recupero, richiedono abilità e conoscenze specifiche in vari settori.
Per abbattere notevolmente i costi di ripristino delle intercapedini dei muri si possono utilizzare termocamere di alta qualità che, tramite la differenza termica tra l’alveare ed il resto della muratura, permettono l’immediata individuazione dei favi di covata che le api mantengono costantemente a circa 35 C°, limitando l’area d’intervento alla zona interessata.
Fermo restando quanto detto fino ad ora, l’art. 2052. C.C. dispone che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Detto ciò, qualora non si riesca a determinare la proprietà dello sciame, come spesso accade, i costi di recupero della famiglia d’api sono a carico del condominio.
Normalmente questo tipo di spese non sono disciplinate nel regolamento di condominio e per tanto si può demandare la ripartizione della spesa alla decisione assembleare, che normalmente opta di ripartire la spesa in base alla tabella di proprietà generale o in parti uguali tra tutti i partecipanti.
In conclusione, si ricorda che l’ape (Legge 313/2004) è un animale protetto di interesse nazionale, utile per la conservazione dell’ambiente naturale e della biodiversità di specie botaniche, quindi è severamente vietato murarle vive, usare insetticidi per ucciderle o far loro del male in generale.