[A cura di: Lucia Rizzi, presidente nazionale Anapic – www.anapic.it] In relazione alla richiesta di poter svolgere assemblee condominiali in forma tradizionale, ossia in presenza, si sconsiglia allo stato di tenerne in quanto contrarie al divieto di assembramento. Quanto al c.d. “decreto aprile” pubblicato a maggio, si ritiene, da un primo esame, che tale divieto rimanga sotto pena di responsabilità personale dell’amministratore.
Quanto alla adozione delle misure di prevenzione contro il Covid, va evidenziato che il Decreto è stato appena pubblicato e che ancora devono essere redatti e pubblicati i decreti attuativi. Ciò chiarito, si reputa che non possano comunque prendersi a riferimento le misure previste per ristoranti, bar, saloni di bellezza eccetera, dove vengono svolte altre attività e dove comunque, tendenzialmente, si prevede che si radunino meno persone e comunque con distanze superiori al metro, misurazione della temperatura, pannelli separatori in plexiglas ecc..
Più adeguate appaiono le misure che verranno previste per i pubblici raduni quali quelli in occasione di concerti, spettacoli teatrali ecc. che, allo stato, saranno possibili solo a partire dal tre giugno se la curva epidemica lo permetterà.
Per quanto attiene invece alle riunioni condominiali telematiche o da remoto, si sottolinea l’inopportunità così come rilevato da autorevole parere della Corte di Cassazione, che le stesse sono possibili solo se previste dal regolamento condominiale, al netto delle difficoltà pratico applicative (connessione cumulativa in primis) e giuridiche (delega, necessità o meno della presenza contemporanea).