[A cura di: Andrea Tolomelli, presidente nazionale Abiconf – www.abiconf.it] Il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale n° 30 del 5 febbraio 2019) recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987, prevede all’art. 3 – lettera b) – l’adozione delle nuove e specifiche misure stabilite in decreto entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso, quindi entro il 6 maggio 2020.
Trattasi sostanzialmente di tutti quegli interventi afferenti alla gestione della sicurezza degli stabili (misure di tipo informativo – organizzativo, informazioni di evacuazione, istruzioni per la chiamata di soccorso, divieti in emergenza in fogli cartelli e comunicazioni) variabili progressivamente a seconda dell’altezza degli edifici.
Il decreto alla lettera a) comma 1 dell’articolo 3, stabilisce che l’installazione, ove prevista, d’impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e di sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza è attuabile in due anni dall’entrata in vigore del decreto.
Al comma 2 sempre del citato articolo 3 si dispone, infine, che per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Il Comando Nazionale dei Vigili del fuoco con sua circolare dello scorso 19 marzo ha chiarito alcuni aspetti relativi alla prevenzione incendi contenuti nel decreto legge 17 marzo 2020, n° 18 ed in particolare ha affermato che:
All’art. 103 (sospensione nei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) ove si stabilisce la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi prevedendo che ai fini del computo dei termini perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, trova applicazione, ad avviso del Comando ai procedimenti ed ai controlli di cui al DPR 151/2011.
Al comma 2, del medesimo articolo 103, ove si prevede che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservando la loro validità fino al 15 giugno 2020 (nella legge di conversione n° 27 del 24 aprile 2020 i termini divengono poi riferiti sempre ai certificati …. in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 con previsione di conservazione della loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza), sempre ad interpretazione del Comando, ricadono in tale fattispecie le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del DPR 151/2011.
Ricordiamo che, il DPR 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e detta la disciplina, per il deposito ed esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Con lettera (DCPREV prot. 4662 del 24/03/2020) il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha risposto alla richiesta della Rete delle Professioni Tecniche (del 17/03/2020) confermando i differimenti relativi alle integrazione di documentazione per le richieste di valutazione del progetto, per le istanze di deroga, rinnovi di conformità antincendio, ottemperanza alle prescrizioni a seguito di sopralluoghi VV.FF..
In una lettera del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 11 maggio 2020 possiamo leggere che ad interpretazione del Consiglio, rientra nell’atto di proroga di cui all’art. 103 legge 27 del 24 aprile 2020 “anche la scadenza del 7 maggio 2020 prevista dal DM 25 gennaio 2019 per gli adeguamenti di sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione”.
Riportati i suddetti riferimenti normativi ed interpretativi, ad oggi, purtroppo, a nostro avviso, pur apprezzando i contributi e gli sforzi interpretativi, non si può rassicurare sul fatto che i termini per tutti gli adempimenti ed adeguamenti previsti per lo scorso 6 maggio 2020 (come imposti dal citato DL del 25 gennaio 2019) siano stati sospesi o differiti. In quanto non è automatica e certa l’assimilazione degli incombenti previsti dal DPR 151/2011 ai procedimenti amministrativi pendenti di cui all’articolo 103 del DL 18/2020 e successiva legge di conversione.
Si potrebbe, difatti, leggere la missiva del Consiglio degli Ingegneri con tali precisazioni: sono stati differiti gli adempimenti e procedure amministrative e non i termini per quanto attiene all’effettivo adeguamento alle misure antincendio.
A tal proposito è di immediata evidenza che, in considerazione delle restrizioni imposte dalle ordinanze emergenziali di questi ultimi mesi, vi sono state oggettive difficoltà ed impossibilità per i necessari sopralluoghi, incontri con i tecnici ed imprese, decisioni degli organi collettivi condominiali (assemblee e consigli di condominio) e lavorazioni da attuare negli spazi comuni in Condominio (non rappresentando molte delle operazioni previste i caratteri dell’urgenza e della necessità tali da giustificare spostamenti e lavorazioni negli spazi comuni).