Commette appropriazione indebita (nella fattispecie, aggravata) l’amministratore di più condomini che, senza autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condomini su un unico conto di gestione, a lui intestato.
E questo a prescindere che poi i soldi siano utilizzati per esigenze personali dell’amministratore o per far fronte a quelle dei condomini amministrati, in quanto, in ogni caso, ha violato il vincolo di destinazione del denaro.
È questo il principio di diritto richiamato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 17746/2020, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VII pen., ord. n. 17746/2020
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1. La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 27.2.2017, aveva riconosciuto M.C. responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata e lo aveva perciò condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 250 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore di M.C. lamentando:
2.1. difetto di motivazione: richiama i motivi di doglianza che erano stati articolati con l’atto di appello e concernenti sia l’elemento soggettivo che l’elemento oggettivo del reato rilevando come la sentenza impugnata si sia limitata in realtà a sostenere che le doglianze ivi formulate erano le medesime già sviluppate nel corso del giudizio di primo grado; segnala che la sentenza impugnata ha argomentato alcunché in merito agli assegni circolari la cui intestazione è stata arbitrariamente attribuita al M.C. né in merito al pagamento della fattura; osserva che i giudici di appello si sono limitati a sostenere che le somme confluite nei conti correnti personali sarebbero state destinate al pagamento dei fornitori del condominio;
(omissis)
3. Il ricorso è inammissibile.
La Corte di Appello, diversamente da quanto opinato dalla difesa, non ha omesso di dar conto delle doglianze difensive articolate con l’atto di appello sostenendo, con riguardo al primo motivo, come non fosse in alcun modo provato che il M.C. procedeva al prelievo delle somme dai singoli conti correnti condominiali per farle confluire sui propri conti personali al fine di procedere al pagamento dei fornitori atteso che non era stata rinvenuta alcuna documentazione giustificativa dei prelievi; né, ha spiegato, era possibile immaginare che questo modo di procedere era animato dalla certezza del M.C. di restituire le somme prelevate dal conto corrente condominiale e, comunque, che l’imputato non aveva mai fornito alcuna ragionevole giustificazione di questa modalità operativa utilizzando “a suo piacimento le somme in entrata dei condomini per soddisfare le esigenze di altri, elemento che al contrario ha determinato una confusione dei patrimoni e di fatto l’impossibilità in concreto di verificare la trasparenza della contabilità” (cfr. pag. 7 della sentenza in esame).
La Corte ha spiegato come i prelievi allo sportello ed i bonifici avessero determinato un danno di ottomila euro al condominio atteso che l’imputato non aveva mai proceduto a restituire detta somma a riprova della totale mancanza di buona fede alla base di questo modo di operare che non era il frutto soltanto di una disorganica e disordinata gestione.
Questa Corte, in una fattispecie del tutto simile, ha avuto modo di chiarire che l’amministratore di più condomini che, senza autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condomini su un unico conto di gestione, a lui intestato, risponde del reato di appropriazione indebita, a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell’amministratore o ad esigenze dei condomini amministrati, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento (cfr. Cass. Pen. 2, 17.10.2018 n. 57.383).
(omissis)
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 3.000 Euro in favore della Cassa delle Ammende.