[A cura di: dr. Fabrizio Travaglia – vicepresidente nazionale e coordinatore LAIC Prov. Brescia] A seguito della importante campagna d’informazione fatta degli organi di stampa del cosiddetto Decreto Rilancio contenente anche gli incentivi per l’efficientamento energetico degli edifici, tutti noi amministratori condominiali siamo bersaglio di molteplici richieste da parte di moltissimi condòmini, i quali, spesso, non sono bene a conoscenza di alcune criticità ancora oggi presenti nell’ambito dell’applicabilità della norma e conseguentemente di tali incentivi.
In primis vorrei focalizzare l’attenzione sul fatto che si tratti di un Decreto Legge, pertanto norma a carattere provvisorio, la quale, per non perdere la propria efficacia sin dall’inizio, deve essere convertita in Legge, dal Parlamento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale (pertanto il termine ultimo per la conversione risulta essere il 18/7/20, data successiva alla data del 1/7 richiamata dal decreto stesso per la sua entrata in vigore).
Pertanto, fino alla data del 18/7/20, le forze politiche potranno proporre numerosi emendamenti al testo normativo. Con buona probabilità, taluni emendamenti saranno approvati (ad oggi non sappiamo ancora quanti ed il contenuto degli stessi), pertanto il testo normativo definitivo con buona probabilità potrà contenere variazioni migliorative o peggiorative rispetto all’attuale.
Proseguendo, ad oggi, mancano ancora i decreti attuativi ed i chiarimenti forniti da parte dell’Agenzia delle entrate, sulle modalità di applicabilità degli incentivi, sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura.
Nella presente disamina, poi, ad oggi, non possiamo dimenticare che vige ancora il divieto di assembramento e non vi è una disciplina chiara per lo svolgimento delle assemblee in videoconferenza, pertanto è alquanto difficoltoso e rischioso convocare assemblee condominiali straordinarie per l’approvazione di tali interventi, se non per questioni aventi carattere d’urgenza.
Inoltre, nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale sono stati inseriti alcuni vincoli ed alcuni obblighi abbastanza stringenti, da dover ottemperare per poter fruire del superbonus del 110%, quali ad esempio l’obbligo della progettazione; l’obbligo del rilascio da parte del progettista (tecnico abilitato) di una dichiarazione asseverata, ovvero una specie di certificazione giurata; l’obbligo del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio; l’obbligo dell’attestato APE (attestato di prestazione energetica) iniziale e finale, ma non viene specificato se l’APE potrà essere condominiale o se dovrà essere presente per ogni singola unità immobiliare; ecc…
La questione non è sicuramente chiara, ben definita nei suoi aspetti tecnici e procedurali, ne tantomeno definitiva e priva di possibili integrazioni e/o modifiche future.
Pertanto ritengo rientri tra i nostri compiti di amministratori professionisti e formati di offrire un’adeguata consulenza spiegando dettagliatamente ai nostri condòmini quali siano le certezze e soprattutto le incertezze, ad oggi, presenti per la reale applicabilità di questi incentivi fiscali per l’efficientamento energetico degli edifici, che loro spesso ignorano, in quanto non sempre correttamente informati da tv, giornali ed internet.
Il tutto con l’augurio che la situazione diventi ben più chiara e delineata dopo la metà di luglio (permettendoci di lavorare meglio e con più certezze).