Le detrazioni fiscali – in un caso sugli affitti per studenti universitari, nell’altro sugli interessi passivi per i mutui – sono protagoniste di due richieste di approfondimento indirizzate da altrettanti contribuenti alla rubrica di posta fiscale di FiscoOggi: l’organo ufficiale d’informazione dell’Agenzia delle Entrate.
Di seguito, i quesiti e le risposte fornite dall’esperto, Paolo Calderone.
D. Mia figlia, fiscalmente a mio carico, dopo la laurea ha deciso di frequentare un master fuori regione. Posso chiedere la detrazione Irpef delle spese pagate per l’appartamento preso in affitto?
R. La detrazione dei canoni derivanti da contratti di locazioni (pari al 19%, su un importo massimo di 2.633 euro) spetta per gli studenti universitari iscritti a un corso di laurea presso università che si trovano in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 13/2019, la detrazione non può essere richiesta da studenti che frequentano, sia in Italia che all’estero, corsi post-laurea, quali master, dottorati, corsi di specializzazione.
D. Devo trasferirmi, per motivi personali, in un immobile diverso da quello acquistato e utilizzato da sempre come abitazione principale. È vero che non potrò più chiedere la detrazione degli interessi passivi sul mutuo acceso per l’acquisto?
R. La detrazione degli interessi passivi spetta per i mutui contratti per acquistare l’unità immobiliare da adibire entro un anno ad abitazione principale e le sue pertinenze. L’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o in quello successivo alla stipula del mutuo.
Il diritto alla detrazione si perde a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tuttavia, il contribuente potrà chiedere nuovamente l’agevolazione qualora torni ad adibire l’immobile ad abitazione principale, per le rate pagate a decorrere da questo momento.
Ci sono dei casi, comunque, in cui non si perde il diritto alla detrazione come, ad esempio, per il trasferimento della dimora abituale per motivi di lavoro (anche all’estero, se il contribuente non acquista un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza), oppure se l’immobile viene locato, o per ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, purché l’immobile non venga locato.