[A cura di Andrea Tolomelli, presidente nazionale Abiconf – www.abiconf.it] La ripresa delle assemblee condominiali in presenza (come si dice da un po’ di tempo a seguito della recente epidemia che ci ha abituato a varie forme di comunicazione a distanza) è stata determinata dal Decreto legge n° 33 del 16 maggio 2020 ove all’articolo 1, comma 10 prevede che: “Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro“.
Pur in presenza di un termine altamente generico quale, per l’appunto, quello di “riunione” possiamo dire che c’è stata una unanime assimilazione alle assemblee di condominio nell’ambito delle FAQ sul sito del governo o su quelli regionali.
A tal proposito riportiamo il testo pubblicato, appunto, sul canale web ufficiale dell’Esecutivo: “Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio”.
È poi, appena il caso di ricordare che, l’ultimo DPCM dell’11 giugno 2020 precisa che, fiere e congressi sono sospesi fino al 14 luglio 2020; ed in effetti una riunione di un condominio con molti condòmini ben potrebbe essere assimilata ad un congresso. Pertanto per condomini con elevato numero di condòmini sarebbe opportuno attendere lo spirare anche di tale termine.
Quanto agli accorgimenti da tenere, in considerazione della natura delle assemblee di condominio che normalmente comportano lo spostamento delle persone ed in alcuni casi anche la consultazione e lo scambio di documenti sarà opportuno adottare una serie di precauzioni dandone atto prima, a titolo informativo, nell’ambito della lettera di convocazione poi, quale resoconto, nell’apertura del verbale assembleare. Pertanto:
Per eventuali assemblee all’aperto, sia pure ammesse in linea di principio, occorrerà valutare i luoghi in relazione alle normative sulla Privacy. Così un cortile tra più fabbricati difficilmente potrà essere idoneo a garantire la privacy dei condòmini soprattutto ove la discussione verta su questioni di bilancio.
Nello svolgimento dell’assemblea occorrerà essere molto ligi nel richiamare tutti i partecipanti al rispetto delle norme precauzionali ed in caso di trasgressioni non esitare alla sospensione della medesima. Di certo i costi per la gestione della riunione aumenteranno ma non potrà farsi diversamente per la tutela della salute e pubblica incolumità.
Per quanto ad eventuali assemblee on line, sia pure in linea teorica ritenute, da molti interpreti, ammissibili e compatibili con il nostro diritto vigente, nell’assenza di specifica giurisprudenza, norme di riferimento e regolamentazioni operative, anche i più favorevoli non possono escludere molteplici casistiche di possibili ricorsi per impugnazione e comunque, ove adottate, è sempre preferibile attendere il decorso dei termini di impugnazione di cui all’articolo 1137 c.c..