[A cura di: Cna Installazione Impianti] “Non sono pochi i problemi che il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pone alle imprese del settore impiantistico – afferma Carmine Battipaglia, presidente CNA Installazione Impianti – ed in primo luogo quelle relative ai requisiti che devono avere le imprese del settore installazione impianti per poter operare”.
Nell’art. 3, comma 1 lett. b) si specifica infatti una definizione dei “sistemi tecnici per l’edilizia” all’interno della quale sono ricompresi gli impianti termici, elettrici ed elettronici, anche alimentati da energie rinnovabili, mentre nell’art. 7, comma 1-ter si prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico ed acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia.
“È del tutto evidente – prosegue Battipaglia – che, qualora nella definizione di “sistemi tecnici per l’edilizia” fossero ricompresi, come appare, anche le varie tipologie di impianti, il DPR da emanare andrebbe a stabilire requisiti di abilitazione che si sommerebbero a quelli già previsti per i Responsabili Tecnici delle imprese installatrici oggi normati dall’art. 4, comma 1 del DM 37/08”.
Se poi a questa abilitazione aggiungiamo l’aggiornamento (obbligatorio, con almeno 16 ore di formazione da svolgere in 3 anni) dell’abilitazione necessaria per installare impianti FER (Dlgs 28/2011, art. 15) e la certificazione, obbligatoria anch’essa, per chi installa impianti contenenti f-gas (DPR 186/2018) appare chiaro e palese che ci si potrebbe trovare di fronte alla necessità di un coordinamento legislativo affinchè le varie norme che in qualche modo regolamentano le abilitazioni nel settore impiantistico siano tra loro rese coerenti e lineari.
“Su questo aspetto – sottolinea il presidente degli impiantisti CNA – abbiamo chiesto al MiSE di considerare l’opportunità di aprire un tavolo di confronto con le associazioni di categoria a fronte del fatto che, con i richiamati commi del DPR 48/2020, si andrebbe a modificare sostanzialmente un aspetto fondamentale della normativa che regola il mondo impiantistico come quella relativa all’abilitazione dei Responsabili Tecnici delle imprese del settore”.
Altro problema, che rischia di minare tutto il sistema delle ispezioni agli impianti termici, è quello contenuto nel comma 2 dell’art. 6 del Decreto legislativo laddove si prevede che “le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di semplificare l’attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non è prevista attività ispettiva ai fini del controllo dell’efficienza energetica” considerando sufficiente, al di sotto di questa soglia di potenza, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile. “Il nostro legislatore – conclude Battipaglia – si è limitato in questo caso ad un acritico copia/incolla del testo della Direttiva 844, testo sul quale, in sede di audizione parlamentare, la CNA aveva espresso preoccupate valutazioni in quanto limita la possibilità di controllo degli impianti, della loro sicurezza ed efficienza, a rischio di compromettere le condizioni di sicurezza dell’utilizzatore finale e la corretta prestazione degli impianti stessi in termini di efficienza energetica”.