Maggioranze, parti comuni, convocazioni assembleari: sono alcuni dei temi più spesso forieri di diatribe anche molto accese in condominio: divergenze che non di rado sfociano i tribunale, e proseguono fino all’ultimo grado di giudizio.
Di seguito una breve carrellata di massime tratte da alcune delle più recenti sentenze di Corte di Cassazione in materia.
Per l’atto di approvazione delle tabelle millesimali e per quello di revisione delle stesse, è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l’approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella “diversa convenzione”, di cui all’art. 1123, comma 1, c.c., rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell’approvazione unanime dei condòmini.
Cass., Sez. II civ., sent. 10.3.2020, n. 6735.
La deliberazione condominiale con la quale vengono assegnate parti comuni (nella specie, una caldaia) in proprietà esclusiva ad alcuni condòmini richiede l’unanimità degli stessi, incidendo sulla pregressa comproprietà originaria “ex lege” di parti comuni e comportando l’esclusione dal vincolo reale di alcuni dei condòmini.
Cass., Sez. II civ., ord. 4.3.2020, n. 6090.
Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condòmini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo, prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria. Nondimeno, la conseguenza della corresponsabilità in solido, ex art. 2055 c.c., comporta che la domanda del condomino danneggiato vada intesa sempre come volta a conseguire per l’intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno.
Cass., Sez. VI-2, ord. 12.3.2020, n. 7044.
La mancata comunicazione a taluno dei condòmini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l’annullabilità della delibera condominiale; ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l’onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l’omessa comunicazione risulti.
Cass., Sez. II civ., sent. 10.3.2020, n. 6735.