“Mancanza di legittimazione passiva e delibera nulla”. Ma è condannato a pagare le spese condominiali
La Cassazione respinge due opposizioni di un condomino. In primo luogo sosteneva la nullità della delibera per difetto di convocazione, ma essa era soltanto annullabile e dunque impugnabile entro 30 giorni. In secondo luogo opponeva di non essere “legittimato passivo”, per rinuncia all’eredità, che invece aveva “tacitamente” accettato.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 17.7.2020,
n. 15301
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Rilevato che:
- T.C. proponeva, avanti al Giudice di pace di Cosenza, opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso del Condominio … per il pagamento di euro 3.643,52 a titolo di quote ordinarie e straordinarie di oneri condominiali deducendo l’illegittimità della delibera di approvazione dei bilanci posta a fondamento dell’ingiunzione nonché la carenza di legittimazione passiva essendo stato l’appartamento – oggetto della quota condominiale- ricevuto in eredità ancora indivisa;
- il giudice di pace nel contraddittorio con il Condominio, che deduceva l’infondatezza delle contestazioni, respingeva l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo;
- proposto gravame sulla base di tre motivi, il Tribunale di Cosenza, quale giudice d’appello, respingeva tutte e tre le doglianze della T.C. e confermava la sentenza impugnata;
- in particolare, il tribunale cosentino osservava come le contestazioni della legittimità della delibera assembleare oggetto di specifico giudizio di impugnazione, non avevano rilevanza ai fini della valutazione della fondatezza dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il credito seppure determinate sulla scorta di quella delibera;
- il giudice d’appello argomentava, poi, con riguardo alla dedotta circostanza dell’intervenuta rinuncia all’eredità, che essa era inammissibile in quanto incompatibile con le difese spiegate nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ove l’opponente affermava di essere coerede ed allegava la titolarità del diritto di “proprietà comune ed indivisa”;
- infine, il tribunale affermava la congruità della statuizione sulle spese di lite adottata in prime cure;
- la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla T.C. con ricorso fondato su due motivi, cui resiste con controricorso il Condominio;
Considerato che:
- con il primo motivo si censura la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione degli articoli 1137, 1421 cod. civ. ed art. 63 disp. att. cod. civ. nonché degli art. 633, 634, 34 cod. proc. civ. per non avere valutato la radicale nullità della delibera, in relazione all’articolo 1421 cod. civ., in quanto adottata in mancanza di rituale convocazione di tutti i condòmini e, nel merito, sulla base di conteggi e documenti contestati e, conseguentemente, illegittima per l’inesistenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo;
- il motivo è infondato;
- il tribunale cosentino ha invero, esaminato incidenter tantum il dedotto vizio formale della delibera in ragione dell’eccepita mancata comunicazione dell’avviso di convocazione ma ha ritenuto che esso ne determinasse l’annullabilità e non la nullità, che ove non impugnata nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione per i condomini assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti) è valida ed efficace nei confronti di tutti i condòmini;
(omissis)
- con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 320, comma 3, cod. proc. civ., 476,481, 2697 e 1294 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere dichiarato inammissibile la contestazione della sentenza di primo grado nella parte in cui deduceva la carenza di legittimazione passiva dell’opponente;
- in particolare, si contesta la conclusione del giudice d’appello secondo cui l’opponente avrebbe modificato con l’atto d’appello il contenuto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in primo grado ed ivi fondata sulla qualità di coerede di un bene comune ed indiviso, mentre poi in appello avrebbe dedotto l’intervenuta rinuncia all’eredità;
- sostiene la ricorrente che nell’opposizione avrebbe dedotto non la qualità di erede bensì quella di mera chiamata all’eredità, posizione che avrebbe giustificato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva;
- tuttavia, come la stessa ricorrente riconosce, il Condominio ha agito nei suoi confronti sulla base di un certificato di stato di famiglia del de cuius F.C., che attesta la residenza dell’opponente nella porzione immobiliare rientrante nel condominio procedente;
- tale allegazione, rilevante quale accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 474 cod. civ., rilevante quale valido elemento costitutivo della pretesa creditoria monitoriamente azionata, non è stata, ad avviso del giudice d’appello ed al di là dell’inammissibile novità della deduzione, efficacemente confutata dall’opponente/appellante;
- il tribunale ha infatti specificamente motivato sulla novità della questione proposta in appello e, comunque , l’ha valutata nel merito ed ha ritenuto legittimamente non provata, ai sensi dell’art. 519 cod. civ., la dedotta rinunzia;
- all’esito sfavorevole di entrambi i motivi, consegue il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;
(omissis)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente e liquidate in euro 1200 di cui euro 200 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.