[A cura di: Carlo Belvedere – segretario generale Ascomac]
Il recepimento della Direttiva (UE) 2018/2002 di modifica della Direttiva 2012/27 sull’efficienza energetica, unitamente alla Direttiva (UE) 2018/2001 relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, rappresenta un’importante occasione per il nostro Paese per lo sviluppo serio e concreto del risparmio delle risorse, a partire da quella energetica.
Importanti e determinanti, quali impulso e strumento operativo, le “Considerazioni” di cui alla Direttiva (UE) 2018/2002 che rappresentano una vision, governance, presupposti normativi, strumenti e risorse per dare una reale ed effettiva attuazione, attraverso l’efficienza energetica, al risparmio energetico innovativo, sostenibile e responsabile.
“In base alle Considerazioni della Direttiva (UE) 2018/2002 – sostiene Carlo Belvedere segretario generale Ascomac Confcommercio Imprese per l’Italia – l’efficienza energetica più che diritto soggettivo costituisce interesse diffuso e responsabile al risparmio energetico per la decarbonizzazione. In piena attuazione della Direttiva, abbiamo segnalato la promozione e attuazione del modello energetico ad alta efficienza integrato e interattivo, basato contemporaneamente e operativamente su:
“Tra i diversi punti segnalati al Governo e al Parlamento abbiamo indicato la modifica della normativa “Conto Termico” con l’inserimento della cogenerazione ad alto rendimento, sistema alternativo ad alta efficienza e dei punti/reti di ricarica per veicoli elettrici, proposta formulata già a partire dal 2014 e, a seguire, e che finalmente è stata accolta e attuata dal D.Lgs. n. 73/2020”.
In particolare, la proposta Ascomac di modifica del Conto Termico, accolta dal Legislatore, come tutte quelle da sempre segnalate e proposte, si basa sulla analisi e approfondimento della legislazione in essere”.
Ricordo – puntualizza ancora Belvedere – che il Decreto 16 febbraio 2016 Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili stabilisce quanto segue:
nell’Art. 3 – Soggetti ammessi:
1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto:
a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all’art. 4;
b) i soggetti privati, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all’art. 4, comma 2.
La P.A. come il privato, qualora fino ad oggi avessero voluto installare una unità/impianto di cogenerazione ad alto rendimento, per generare in sito energia ad alta efficienza e consumarla ad esempio attraverso le pompe di calore, con specifico riferimento a Unità/Impianti CAR, non avevano accesso al cd “Conto termico”.
Fatto questo che, come abbiamo segnalato, confligge con l’indicazione del Governo e del Parlamento di riqualificare gli Edifici e di conseguire il risparmio energetico nei settori pubblico-privato avvalendosi di sistemi alternativi ad alta efficienza, incentivati a livello economico, ad esempio tramite il Conto termico.
Condomini privati – Legge n. 220/2012 – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
Art. 5
1. Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti: «I condòmini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.
Art. 7, D.Lgs. n. 73-20 – Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica
comma 1 lettera g): «4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell’efficienza energetica e incrementarne l’efficacia rispetto al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonché dell’esigenza di semplificare l’accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l’utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell’opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l’installazione di impianti di microcogenerazione.
L’aggiornamento tiene inoltre conto delle disposizioni di cui al Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria istituito con protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019, nonché al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, con particolare riferimento alla necessità di:
a) prevedere l’inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;
b) ampliare, garantendo l’invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;
c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) prevedere la possibilità almeno nell’ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell’edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.»;
“In sintesi, per il raggiungimento degli importanti obiettivi di decarbonizzazione dell’intero sistema produttivo ed economico – commenta Belvedere – è fondamentale attuare da subito lo sviluppo della generazione distribuita di energia da FER e/o da Cogenerazione ad alto rendimento CAR attraverso i sistemi di autoconsumo/comunità energetiche, mettendo al centro delle attività di costruzione – ristrutturazione – riqualificazione – l’edificio/sito/condominio, soprattutto in questa fase di ripartenza, facendo circolare congiuntamente tutte le azioni di miglioramento/adeguamento a partire dalla statica, antisismica, reti e infrastrutture energetiche e digitali, mobilità sostenibile, risparmio idrico, energetico, riduzione e trattamento rifiuti, sostenendo e applicando in modo semplice e concreto, unificandoli, gli incentivi quali ad esempio il Conto Termico per tutti i sistemi alternativi ad alta efficienza, quale la cogenerazione ad alto rendimento.
Un sincero ringraziamento al Governo e al Parlamento per l’accoglimento e l’attuazione della nostra proposta”.