[A cura di: Fabrizio Mario Vinardi, segretario Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino] Il 1969 è un anno che viene ricordato per tanti motivi: il primo uomo sulla Luna, le migliaia di giovani che, un mese dopo, si riuniscono a Woodstock e danno vita ad uno dei più epocali concerti della storia, la nascita di Arpanet (da cui si svilupperà, di fatto, internet), ma di certo in pochi ricorderanno che, sempre in quell’anno, in Italia nasce l’obbligo di dotarsi della polizza assicurativa RC auto.
Sarà questa tipologia di polizza ad introdurre, a distanza di poco più di un decennio, nella nostra cultura il concetto di bonus-malus (una clausola contrattuale di tipo “premiale”, che abbassa il costo della polizza se non ci sono incidenti nell’anno ovvero lo alza in caso contrario).
Da allora il termine bonus, di chiara origine latina, passa dalla originaria definizione di gratifica dell’imprenditore – a titolo di incentivo – per i dipendenti che raggiungono un certo risultato, ad un significato di impiego quotidiano, diventando sinonimo di agevolazione economica per l’acquisto di un determinato bene o servizio.
Dal bonus casa/mobili al bonus bebè, dal sismabonus all’eco-bonus, fino ai più recenti bonus vacanze e bonus bicicletta, passando negli anni per altre forme similari, quali le agevolazioni prima casa e i vari iper e superammortamenti.
Non poteva mancare, quindi, tra gli aiuti governativi previsti dal Decreto Rilancio per aiutare la ripartenza dopo l’emergenza Covid-19, anche il Bonus 110% o Superbonus.
Si tratta di un’agevolazione fiscale che – sulla carta – permette di detrarre dalle imposte il 110% delle spese sostenute per quasi tutti gli interventi di riqualificazione (quindi non solo incentiva, ma addirittura “regala” qualcosa).
Vediamo meglio di cosa si tratta.
Il tema dell’edilizia e del recupero energetico è ormai da anni al centro di interventi volti ad incentivare la più generale crisi del settore edilizio, nonché la riqualificazione energetica e la sostenibilità. In quest’ottica, il citato Decreto Rilancio ha introdotto una percentuale “insolita” e assai vantaggiosa: ben il 110% dei costi sostenuti, suddividendo gli interventi in:
Sono interventi trainanti:
Facciamo un esempio pratico generale: nella prima categoria si tratta di lavori edili e l’intervento principe è sicuramente la costruzione di un “cappotto termico”, tanto esterno (preferibile) quanto interno; in alternativa, con il proprio professionista e impresa di fiducia si potranno decidere interventi assimilabili (ad esempio, se le murature perimetrali presentano un’intercapedine, sarà possibile valutarne lo riempimento con materiali e schiume isolanti).
Nella altre due categorie si tratta, invece, di lavori impiantistici, utilizzando apparati di moderna concezione (caldaie a condensazione, che sono alimentate a gas, oppure impianti a pompa di calore, che sono alimentati elettricamente e possono operare anche il raffrescamento estivo).
Attenzione però, che l’APE – Attestato di Prestazione Energetica – dovrà migliorare di due classi affinché sia applicabile il beneficio (tranne il caso in cui l’edificio sia già in classe A3, nel qual caso sarà sufficiente portarlo in classe A4, la massima oggi prevista), quindi un’analisi preventiva è assolutamente necessaria.
Anche gli interventi antisismici (cd. sismabonus), tipicamente riguardanti la messa in sicurezza statica degli edifici, con particolare riferimento alle strutture, volti a ridurre il rischio sismico sono agevolabili, ma solo per gli edifici situati in zona sismica diversa dalla 4 (quella a minor rischio).
A fronte di uno degli interventi “trainanti”, possono essere inseriti nel bonus altri lavori eseguiti congiuntamente (c.d. interventi “trainati”), quali ad esempio l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Il bonus si utilizza sostanzialmente in 3 modi:
Non sembra vero, ma il superbonus si può sommare alle agevolazioni già esistenti per interventi che non siano ricompresi nel superbonus 110%, ad esempio per interventi rientranti nell’ecobonus ed eseguiti non congiuntamente al superbonus (che danno diritto a detrazioni dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali) oppure impianti fotovoltaici diversi da quelli che danno diritto al superbonus (detrazione del 50% delle spese sostenute, ripartita in 10 quote annuali).
Il superbonus può essere utilizzato da condomìni, persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ma anche da Istituti autonomi case popolari (IACP) e istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Districarsi può non essere facile, bisogna infatti individuare correttamente gli interventi per capire se e in quale categoria di bonus possano rientrare, oltre a verificare che si abbiano tutti i requisiti del caso per accedere alle detrazioni.
Pertanto, il miglior consiglio che si può dare – quando si tratta di materie tecniche complesse – è quello di affidarsi all’intervento di un professionista serio e competente, anzi in materia di superbonus è anche probabile che sia necessario un team di professionisti, vista l’ampiezza degli interventi possibili (strutturali, termotecnici, impiantistica elettrica, ecc.):
L’Agenzia Entrate, in caso di mancato rilascio degli attestati o documentazione infedele, prevede al momento sanzioni pecuniarie fino a 15.000 euro.