[A cura di: ingegner Deborah De Angelis, Cristoforetti Servizi Energia Spa] Nel rumore delle pubblicazioni di questi mesi, dedicate al nuovo Super Ecobonus e alla Cessione del Credito, è passato quasi sotto silenzio il recepimento di due Direttive Europee che vanno a modificare i testi di due Decreti legislativi “cardine” nel settore della prestazione energetica nell’edilizia e dell’efficienza energetica: i D.Lgs. n. 192/05 e n. 102/14.
Di seguito portiamo l’attenzione sulle principali modifiche che andranno ad interessare il settore legato al residenziale in generale e al condominio in particolare.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146, il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” è in vigore dal 11 giugno di quest’anno.
Le principali novità riguardano le future azioni del Piano Strategico Nazionale, che interesseranno il patrimonio edilizio residenziale, ed alcuni obblighi in caso di ristrutturazioni importanti.
All’art. 3 bis, di nuova introduzione, si fa un preciso riferimento a strategie nazionali di lungo termine che dovranno, in particolare, portare a:
All’articolo 4, al punto 1, sono state aggiunte indicazioni riguardanti la prescrizione di sistemi per la regolazione e il controllo, che dovranno essere installati in caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia e naturalmente in caso di realizzazione di nuovi edifici o in edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti. In particolare, il comma 3 – sexies) prevede che, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, debbano essere dotati di sistemi di automazione e controllo.
Sempre all’art. 4, è stato aggiunto il punto 1 bis, che introduce nuovi obblighi finalizzati all’integrazione negli edifici delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Tali obblighi riguardano, a determinate condizioni, gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, e consistono nell’installazione sia di un numero minimo di punti di ricarica, sia di infrastrutture di canalizzazione che consentano l’installazione successiva di ulteriori punti di ricarica.
EDIFICI NON RESIDENZIALI | Non si applicano nel caso in cui:
1) l’obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati; 2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021; 3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale; 4) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell’edificio; 5) l’obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE. |
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Nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti dotati di più di dieci posti auto, laddove il parcheggio sia situato all’interno o sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio/parcheggio | Almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE | |
Infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici | ||
Entro il 1° gennaio 2025, se dotati di più di venti posti auto | Almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE | |
EDIFICI RESIDENZIALI | ||
Nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto laddove il parcheggio è situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; oppure
laddove il parcheggio è adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio; |
Installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione,
vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE |
Tabella 1 – Obblighi per l’integrazione dei punti di ricarica elettrica
Per semplificare l’attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, è fissata in 70 kW la soglia di potenza al di sotto della quale è sufficiente l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile e non si prevedono, pertanto, controlli ispettivi da parte di organismi di controllo.
All’art. 4 – quater si prevede che venga istituito, presso ENEA, un portale con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.
Al portale si affiancherà uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile ai cittadini e alle imprese relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, alla formazione delle competenze professionali.
Dal 29 luglio 2020 è vigente il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.
Le principali modifiche introdotte riguardano le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici e la scomparsa dell’obbligo all’applicazione della UNI 10200.
È stato modificato il comma d) dell’art.5 ed è scomparso qualsiasi riferimento alla UNI 10200.
Dal 29 luglio, data di entrata in vigore delle modifiche, i condomini dovranno suddividere l’importo complessivo attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.
Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
Le disposizioni sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
Pertanto, chi ha già adottato criteri di suddivisione secondo la UNI 10200, può decidere se mantenerli o se optare per un criterio diverso.
Si vengono così ad annullare anni e anni di contestazioni e adeguamenti continui alle nuove revisioni della norma UNI, che ha tentato di disciplinare – purtroppo con scarsi risultati – situazioni particolari come seconde case, impianti HVAC, supercondomini.
Si ricorda che il comma d) si applica anche in caso di impianti di climatizzazione estiva.
Per ultimo, viene delegata ad ENEA la redazione di una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo,
Cosa si intende per “Contatore leggibile da remoto”? |
Il testo di legge non chiarisce se la lettura da remoto sia da attribuirsi solo ai sistemi AMR (quelli leggibili, ad esempio, mediante sistemi GSM) oppure anche ai sistemi “walk-by” dove un operatore deve fisicamente portarsi in prossimità dell’edificio per poter scaricare i dati. Tuttavia, nell’allegato 9, si fa riferimento ad una frequenza molto alta di aggiornamento del dato di consumo (tre mesi nella prima fase, mensile nella seconda) e pertanto diventa lecito pensare che ci si riferisca ai sistemi del primo tipo. |
I responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, devono provvedere affinché:
Cosa si intende per “accesso agevole alle informazioni relative ai propri consumi”? |
La ratio che guida le ultime Direttive Europee e i relativi recepimenti ha uno dei suoi cardini nel coinvolgimento e nella consapevolezza dell’utente finale nel disporre dei propri consumi energetici. Tale consapevolezza non può essere raggiunta se l’utente non ha a disposizione, con una frequenza accettabile, l’accesso alle informazioni legate al proprio “comportamento energetico”. In un mondo ormai sempre più interconnesso, viene naturale pensare che un accesso agevole non possa che passare attraverso applicativi informatici di facile utilizzo e diffusione come, ad esempio, una APP. |
Nell’Allegato 9 – Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico – sono riportati nel dettaglio gli obblighi ai quali dovranno sottostare le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico. Ricordiamo, però, che la sorveglianza sul rispetto di questi obblighi, come richiamato all’art. 9 comma 8-ter, rimane in carico all’amministratore di Condominio.
Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo |
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Informazioni minime in fattura |
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a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei Contabilizzatori di calore;
b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul fattore di conversione in energia primaria, nonché’ una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate; c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell’utente finale e il consumo nello stesso periodo dell’anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento; d) recapiti (compresi i siti internet) delle associazioni dei consumatori e dell’ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell’efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell’ambito del presente allegato; e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie; f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all’interno delle fatture. |
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Tabella 2 – Riepilogo contenuti dell’Allegato 9 (art.19)