Confermata dalla Cassazione la condanna a carico di un amministratore di condominio accusato di aver utilizzato criteri personalizzati nella gestione contabile, di aver pagato somme a fornitori non identificati, e acquistato per sé e per il suo studio beni e servizi per oltre 200mila euro con i soldi dei condòmini.
—————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 19.8.2020,
n. 17289
—————–
1. Il giudizio trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni proposta, innanzi al Tribunale di Milano, dal Condominio … nei confronti dell’ex amministratore L. per la distrazione ed appropriazione della somma di euro 375.621,63 negli anni dal 2003 al 2007.
1.1. Il giudice di primo grado, nel contraddittorio con il convenuto, accolse la domanda e condannò il L. al risarcimento dei danni nella misura di euro 375.621,63; la decisione venne parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano, che, con sentenza del 3.6.2015, ridusse il risarcimento ad euro 338.021,63.
1.2. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la corte di merito accertò che il condominio aveva allegato e provato la distrazione di somme da parte dell’amministratore sulla base dei documenti prodotti in giudizio e della consulenza di parte, sicché la CTU disposta dal giudice di primo grado non aveva natura esplorativa.
1.3. Respinse l’eccezione di nullità della CTU per violazione del procedimento, in quanto non era stato concesso il termine per replicare alla bozza predisposta dal consulente, trattandosi di procedimento instaurato dopo il D.L. 69/2009; in ogni caso, era stato assicurato alle parti il diritto al contraddittorio, attraverso la concessione dei termini per formulare rilievi ed osservazioni alle conclusioni del CTU.
1.4. Nel merito, la corte distrettuale aderì alle conclusioni del CTU, che aveva accertato la mala gestio dell’amministratore, sulla base di numerosi indici, come
1.5. La corte distrettuale non condivise la difesa del L., che aveva sostenuto di aver impiegato somme personali per pagare i debiti del condominio, sia per l’omesso riscontro contabile della tesi sostenuta, sia perché, in tal caso, l’amministratore avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione all’assemblea, che, invece, non vi era stata.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L. sulla base di quattro motivi.
2.1. Ha resistito con controricorso il Condominio ….
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., perché sarebbe stato onere del condominio provare la distrazione delle somme da parte dell’amministratore, attraverso le attestazioni dei versamenti dei condòmini, da cui andavano detratte le somme necessarie per la gestione. Lamenta, inoltre, che il CTU aveva accertato fatti di distrazione senza effettuare i necessari riscontri presso le banche o altri enti.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la CTU avrebbe carattere esplorativo e non avrebbe tenuto conto delle anticipazioni effettuate dall’amministratore in favore del condominio per lavori urgenti, approvati dall’assemblea; osservava che i terzi “non identificati”, destinatari di pagamenti erano rappresentanti di società ed enti con cui il condominio intratteneva regolari rapporti.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito nell’omesso versamento delle rate condominiali da parte dei condomini morosi, di cui il CTU non avrebbe tenuto conto.
4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce il difetto di motivazione e l’omesso esame su un fatto controverso decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per non avere la corte di merito ammesso i mezzi istruttori richiesti, costituiti dalla prova per interpello e per testi e la richiesta di ordine di esibizione, ai sensi dell’art. 210 c.p.c. e 213 c.p.c..
5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1. c.p.c.
5.1. La corte distrettuale ha fatto corretta applicazione delle norme relative alla ripartizione dell’onere della prova, ammettendo la CTU per l’accertamento dei fatti sulla base delle allegazioni documentali del condominio e della consulenza tecnica di parte, che dimostrava la sussistenza di condotte irregolari da parte dell’amministratore del condominio e la distrazione di somme. La CTU non aveva, quindi, carattere esplorativo ma era stata disposta, sulla base di un principio di prova, per l’accertamento di fatti che richiedevano particolari cognizioni tecniche da parte del giudice.
5.2. È stato affermato da questa Corte che, benché le parti non possano sottrarsi all’onere probatorio a loro carico invocando, per l’accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest’ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cassazione civile sez. I, 10/09/2013, n.20695)
5.3. Il limite rappresentato dal divieto di compiere indagini esplorative è, peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, derogabile, laddove l’accertamento di determinate situazioni di fatto si possa effettuare soltanto mediante l’ausilio di speciali cognizioni tecniche (Cassazione civile sez. I, 15/03/2016, n. 5091).
(omissis)
5.5. Ne consegue che il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, mentre, nella specie, il ricorso tende ad un riesame della decisione, ampiamente motivata, in ordine ai criteri seguiti dal consulente, che ha dettagliatamente valutato le distrazioni effettuate dall’amministratore del condominio alla luce delle irregolarità riscontrate e della documentazione contabile. (pag. 8-10 della sentenza impugnata).
5.6. La corte distrettuale ha aderito alle conclusioni del CTU, che aveva accertato la mala gestio dell’amministratore, sulla base di numerosi indici, come l’utilizzo di criteri personalizzati nella gestione contabile giornaliera, il pagamento di ingenti somme a fornitori non identificati, l’acquisto per sé e per il suo studio personale di beni e servizi.
(omissis)
6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
(omissis)
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.