Nuova tornata di Faq sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alla maxi-agevolazione del Superbonus 110%, dove è descritto tutto quello che c’è da sapere sullo sconto d’imposta introdotto dal Dl “Rilancio” per specifici interventi antisismici e di efficienza energetica.
Giorno per giorno pubblicheremo la risposta fornita dalle Entrate ad alcuni dei più frequenti quesiti posti dai contribuenti.
Quello odierno riguarda il caso di un edificio non condominiale, in quanto avente un unico proprietario.
D. Un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, può fruire del Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio?
R. Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.